Art. 32 quater 
 
Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro
  delle categorie soggette a restrizioni in  relazione  all'emergenza
  da COVID-19  
 
  1. Fermi restando gli obiettivi di finanza  pubblica  a  carico  di
ciascuna regione a statuto ordinario di  cui  all'articolo  1,  comma
841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  assegnato
alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250
milioni  di  euro  ripartito  secondo  la  tabella  A,  destinato  al
finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in  scadenza
nell'anno 2020. Il contributo non concorre  alla  determinazione  del
saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate  al
ristoro  delle  categorie  soggette  a   restrizioni   in   relazione
all'emergenza da  COVID-19  o  riversate  al  bilancio  dello  Stato,
qualora i ristori stessi non siano assegnati  entro  il  31  dicembre
2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle  risorse
trasferite  dal  bilancio  dello  Stato  connesse  all'emergenza   da
COVID-19 possono essere stabilite dalle regioni sino al  31  dicembre
2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri, pari a 250 milioni
di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare  e  a
250 milioni di euro per  l'anno  2021  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle regioni a statuto ordinario un
contributo  di  110  milioni  di  euro  destinato  al  ristoro  delle
categorie  soggette  a  restrizioni  in  relazione  all'emergenza  da
COVID-19. Il riparto del contributo fra  le  regioni  e'  effettuato,
sulla  base  della  proposta  formulata  dalle  regioni  in  sede  di
auto-coordinamento, con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro il 31 gennaio 2021 sulla base dei seguenti criteri: 
  a) quanto a 90 milioni di euro: 
  1) nella misura del 50 per cento per le regioni  caratterizzate  da
uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio  alto,  e
in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato; 
  2) nella misura del 30 per cento per le regioni  caratterizzate  da
uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio  alto,  e
in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato; 
  3) nella misura del 20 per cento  per  le  regioni  non  rientranti
nelle categorie di cui ai numeri 1) e 2); 
  b) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni destinatarie
di ordinanze regionali piu' restrittive rispetto  a  quanto  disposto
dai provvedimenti governativi, adottate fino alla data della proposta
di cui al presente comma. 
  3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 110 milioni di euro,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  841  dell'articolo  1
          della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                «Art. 1. - 1. - 840. Omissis. 
              841. Fermo restando l'obbligo delle regioni  a  statuto
          ordinario di effettuare gli investimenti di  cui  ai  commi
          834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle  regioni
          a statuto ordinario, per il settore non sanitario,  di  cui
          all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
          2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari
          a 2.496,2 milioni di euro  per  l'anno  2019  e  a  1.746,2
          milioni di euro per l'anno 2020, e' realizzato: 
                a)  nell'esercizio   2019   attraverso   il   mancato
          trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al
          comma 833, con effetti positivi in termini di  saldo  netto
          da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro
          e in termini di indebitamento netto per un importo  pari  a
          800 milioni di euro e  per  il  restante  importo,  pari  a
          1.696,2 milioni di euro, mediante il  conseguimento  di  un
          valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo
          1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi
          indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge; 
                b)  nell'esercizio   2020   attraverso   il   mancato
          trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai
          commi 833 e 835, con effetti positivi in termini  di  saldo
          netto da finanziare per un importo pari a  1.746,2  milioni
          di euro e in termini di indebitamento netto per un  importo
          pari a 908,4 milioni di euro e  per  il  restante  importo,
          pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento  di
          un  valore  positivo  del  saldo  di  cui  al   comma   466
          dell'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
          secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata  alla
          presente legge. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  466  dell'articolo  1
          della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232: 
                «Art. 1. - 1. - 465. Omissis. 
              466. A decorrere dall'anno 2017  gli  enti  di  cui  al
          comma 465 del presente articolo devono conseguire il  saldo
          non negativo, in termini  di  competenza,  tra  le  entrate
          finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo  9,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma
          1-bis del medesimo  articolo  9,  le  entrate  finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
          bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
          1, 2 e 3 del medesimo schema  di  bilancio.  Per  gli  anni
          2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
          competenza e' considerato il fondo  pluriennale  vincolato,
          di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente  dal
          ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020,
          tra le entrate e  le  spese  finali  e'  incluso  il  fondo
          pluriennale vincolato di entrata  e  di  spesa,  finanziato
          dalle  entrate  finali.  Non  rileva  la  quota  del  fondo
          pluriennale vincolato di entrata che finanzia  gli  impegni
          cancellati   definitivamente   dopo   l'approvazione    del
          rendiconto dell'anno precedente. 
              Omissis.». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 5.