Art. 32 quinquies 
 
             Misure di ristoro per le famiglie residenti 
             e per le imprese locali delle isole minori 
 
  1. In considerazione  del  fatto  che  l'approvvigionamento  idrico
delle isole minori e' piu' oneroso rispetto alla media  nazionale,  a
parziale copertura  delle  spese  per  l'acquisto  dell'acqua  e  per
l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti  dello  stanziamento
di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare  ulteriormente
sulla precaria situazione  finanziaria  creata  dalla  pandemia  alle
famiglie residenti e alle imprese locali, e' disposta la  concessione
di un trasferimento ai comuni delle isole minori di  euro  3  milioni
per l'anno 2021. 
  2. Il riparto delle risorse di cui al comma  1  e'  effettuato  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  28  febbraio
2021,  in  proporzione  alle  spese  sostenute  nell'anno  2020   per
l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua,  come  certificate  dai
comuni interessati entro il 31 gennaio 2021. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 5.