Art. 32 sexies 
 
Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti  al  bacino  PIP -
                          Emergenza Palermo 
 
  1. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei  rapporti
di lavoro di personale con contratto di lavoro  atipico  appartenente
al bacino PIP - Emergenza Palermo di  cui  alla  legge  regionale  26
novembre 2000, n. 24, in essere o scaduti nell'anno 2020, fino al  31
dicembre 2021. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti   dal   presente
articolo  con  l'utilizzo  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge regionale 26 novembre 2000, n.  24,  recante
          «Disposizioni per  l'inserimento  lavorativo  dei  soggetti
          utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme  urgenti  in
          materia di lavoro ed istituzione del  Fondo  regionale  per
          l'occupazione dei disabili» e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale Regione Siciliana del 28 novembre 2000, n. 54.