Art. 33 bis 
 
                     Clausola di salvaguardia   
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
          «Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione»  e'  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale
          Repubblica Italiana del 24 ottobre 2001, n. 248.