Art. 18 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Sono  agevolabili,  fatti  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni
stabiliti dal regolamento GBER, i  programmi  di  investimento  volti
alla   realizzazione   di   nuove   unita'   produttive   ovvero   al
consolidamento ed allo sviluppo  di  attivita'  esistenti  attraverso
l'ampliamento dell'attivita', la  diversificazione  della  produzione
mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione  radicale  del
processo produttivo. 
  2. I programmi di cui al comma 1 devono: 
    a) prevedere spese ammissibili di importo non  superiore  a  euro
3.000.000,00 al netto di IVA; 
    b)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazioni. Per data di avvio  si  intende  la  data  di
inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure  la
data  del  primo  impegno  giuridicamente  vincolante   ad   ordinare
attrezzature o di qualsiasi altro  impegno  che  renda  irreversibile
l'investimento, a seconda di quale  condizione  si  verifichi  prima.
L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali  la  richiesta  di
permessi o  la  realizzazione  di  studi  di  fattibilita'  non  sono
considerati come avvio dei lavori; 
    c) avere una durata non superiore a ventiquattro mesi  decorrenti
dalla data di sottoscrizione del contratto  di  cui  all'art.  9  del
presente decreto. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il
soggetto gestore puo' concedere proroghe del termine  di  ultimazione
del programma complessivamente di durata non superiore a dodici mesi.