Art. 18 Programmi ammissibili 1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento GBER, i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unita' produttive ovvero al consolidamento ed allo sviluppo di attivita' esistenti attraverso l'ampliamento dell'attivita', la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo. 2. I programmi di cui al comma 1 devono: a) prevedere spese ammissibili di importo non superiore a euro 3.000.000,00 al netto di IVA; b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori; c) avere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di cui all'art. 9 del presente decreto. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il soggetto gestore puo' concedere proroghe del termine di ultimazione del programma complessivamente di durata non superiore a dodici mesi.