Art. 19 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1.   Sono   ammissibili   le   spese   relative   all'acquisto   di
immobilizzazioni  materiali  e  immateriali,  come   definite   dagli
articoli 2423 e seguenti del codice civile, necessarie alle finalita'
del programma, sostenute dall'impresa successivamente  alla  data  di
presentazione della domanda, fatto salvo quanto disposto all'art.  8,
comma 8. Dette spese riguardano: 
    a) limitatamente alle imprese operanti nel settore  del  turismo,
l'acquisto dell'immobile  sede  dell'attivita',  nel  limite  massimo
del quaranta per cento dell'investimento complessivo ammissibile; 
    b) opere murarie e  assimilate,  comprese  quelle  riferibili  ad
opere  di  ristrutturazione   dell'unita'   produttiva   oggetto   di
intervento,  nel  limite  del  trenta  per  cento   dell'investimento
complessivo ammissibile; 
    c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi  di  fabbrica,  ivi
compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la  formula
della sharing economy purche'  strettamente  necessari  all'attivita'
oggetto  dell'iniziativa  agevolata,  dimensionati   alla   effettiva
produzione ed identificabili singolarmente; 
    d)  programmi  informatici,  brevetti,   licenze   e   marchi   e
commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. 
  2. Le spese di cui al comma  1,  lettera  d),  sono  ammissibili  a
condizione che: 
    a) siano ammortizzabili; 
    b) siano utilizzate esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto
del programma di investimenti agevolato; 
    c) siano acquistate a condizioni di  mercato  da  terzi  che  non
hanno relazioni con l'acquirente. 
    d) figurino nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per
almeno tre anni.