Art. 19 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, necessarie alle finalita' del programma, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 8. Dette spese riguardano: a) limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo, l'acquisto dell'immobile sede dell'attivita', nel limite massimo del quaranta per cento dell'investimento complessivo ammissibile; b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unita' produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell'investimento complessivo ammissibile; c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy purche' strettamente necessari all'attivita' oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente; d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. 2. Le spese di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili a condizione che: a) siano ammortizzabili; b) siano utilizzate esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato; c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. d) figurino nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni.