Art. 20 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente capo III sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del regolamento GBER e assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto puo' essere concesso nei limiti del quindici per cento delle sole immobilizzazioni materiali e immateriali di cui all'art. 19, comma 1, lettere c) e d). Qualora il valore complessivo dell'agevolazione ecceda i limiti di intensita' previsti dal predetto art. 17 del regolamento GBER, l'importo del contributo a fondo perduto e' ridotto al fine di garantirne il rispetto. 2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 e' restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse. 3. I finanziamenti di cui al comma 1 di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistititi da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni, e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l'acquisto dell'immobile sede dell'attivita', da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile. 4. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, lettera h), del presente decreto, nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessita' di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.