Art. 22 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle domande di agevolazione presentate a partire dalla data stabilita con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. Per le medesime domande non trovano piu' applicazione le diposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 luglio 2015, n. 140, e successive modifiche e integrazioni. 2. Per le imprese che hanno presentato domanda di agevolazione a valere sulla previgente disciplina e che, successivamente alla data di cui al comma 1, risultano destinatarie di una comunicazione di rigetto della domanda e' fatta salva, in caso di presentazione entro sei mesi dalla data della predetta comunicazione di una nuova domanda di agevolazione riferita al medesimo programma di investimenti, la data di presentazione della prima domanda di agevolazione ai fini della decorrenza delle spese ammissibili. 3. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, e' definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge n. 34/2019. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2021 Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 29