Art. 6 
 
                  Domanda di procedura semplificata 
                  per lo smaltimento dell'arretrato 
 
  1. Al fine di semplificare le procedure di rilascio del  contributo
e dei titoli edilizi,  favorendo  la  procedura  accelerata  prevista
dall'ordinanza n. 100/2020, gli uffici speciali per la  ricostruzione
trasmettono ai professionisti delegati dai titolari degli interventi,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente  ordinanza,
su  modello  predisposto  da   approvare   con   successivo   decreto
commissariale, una proposta di adesione al regime semplificato di cui
all'ordinanza  n.  100/2020,  con  riferimento  alle   domande   gia'
presentate. Tale procedura si applica anche alle domande di  permesso
di costruire fermi  restando  i  differenti  effetti  previsti  dalla
legge. 
  2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di adesione
di  cui  sopra,  il  professionista  sottoscrive  e  restituisce   al
competente Ufficio speciale per la ricostruzione,  e  al  committente
per conoscenza, il modello predisposto di  cui  al  comma  1  in  cui
attesta di aderire al regime semplificato oppure,  motivatamente,  di
procedere ai sensi della disciplina previgente. 
  3. In caso di adesione al regime  semplificato,  il  professionista
attesta, sul modello predisposto di cui  sopra,  lo  stato  legittimo
dell'immobile su cui si interviene, ai sensi dell'art. 10,  comma  6,
del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.76,  e  la  congruita'   del
contributo  richiesto,  ai  sensi  dell'art.  6   dell'ordinanza   n.
100/2020. 
  4. L'attestazione di  adesione  al  regime  semplificato  determina
l'esame delle domande presentate anteriormente all'entrata in  vigore
della  presente  ordinanza  sulla  base  della  disciplina  stabilita
dall'ordinanza n. 100/2020,  per  quanto  concerne  i  contenuti,  il
procedimento, le verifiche, i termini. 
  5. L'adesione alla procedura semplificata con i relativi  allegati,
come definita con  decreto  commissariale,  verra'  considerata  come
nuova domanda, con la conseguente applicazione delle tariffe  di  cui
all'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. 
  6. Gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano  le  opportune
misure organizzative  necessarie  per  l'esame  con  priorita'  delle
domande con procedura semplificata. 
  7. Decorso il termine di sessanta giorni dalla  trasmissione  della
richiesta via pec, la totale omissione di una risposta alla richiesta
di integrazione da parte del professionista e' segnalata dall'Ufficio
speciale  competente  al  titolare   dell'intervento   e   all'ordine
professionale di appartenenza.