Art. 6 Domanda di procedura semplificata per lo smaltimento dell'arretrato 1. Al fine di semplificare le procedure di rilascio del contributo e dei titoli edilizi, favorendo la procedura accelerata prevista dall'ordinanza n. 100/2020, gli uffici speciali per la ricostruzione trasmettono ai professionisti delegati dai titolari degli interventi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, su modello predisposto da approvare con successivo decreto commissariale, una proposta di adesione al regime semplificato di cui all'ordinanza n. 100/2020, con riferimento alle domande gia' presentate. Tale procedura si applica anche alle domande di permesso di costruire fermi restando i differenti effetti previsti dalla legge. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di adesione di cui sopra, il professionista sottoscrive e restituisce al competente Ufficio speciale per la ricostruzione, e al committente per conoscenza, il modello predisposto di cui al comma 1 in cui attesta di aderire al regime semplificato oppure, motivatamente, di procedere ai sensi della disciplina previgente. 3. In caso di adesione al regime semplificato, il professionista attesta, sul modello predisposto di cui sopra, lo stato legittimo dell'immobile su cui si interviene, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, e la congruita' del contributo richiesto, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 100/2020. 4. L'attestazione di adesione al regime semplificato determina l'esame delle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza sulla base della disciplina stabilita dall'ordinanza n. 100/2020, per quanto concerne i contenuti, il procedimento, le verifiche, i termini. 5. L'adesione alla procedura semplificata con i relativi allegati, come definita con decreto commissariale, verra' considerata come nuova domanda, con la conseguente applicazione delle tariffe di cui all'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. 6. Gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano le opportune misure organizzative necessarie per l'esame con priorita' delle domande con procedura semplificata. 7. Decorso il termine di sessanta giorni dalla trasmissione della richiesta via pec, la totale omissione di una risposta alla richiesta di integrazione da parte del professionista e' segnalata dall'Ufficio speciale competente al titolare dell'intervento e all'ordine professionale di appartenenza.