Art. 7 Le attivita' dei comuni per la ricostruzione 1. Ai sensi della presente ordinanza, e delle leggi in essa richiamate, i comuni individuati nell'art. 1 dell'ordinanza n. 101/2020, e successive eventuali integrazioni: a) autorizzano con S.c.i.a. gli interventi edilizi conformi ai sensi dell'art. 5, comma 2 della presente ordinanza, senza necessita' di preventiva approvazione di piani urbanistici o programmi comunque denominati, salvi i casi di delocalizzazione che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione degli aggregati strutturali ove non inclusi nella domanda; b) possono dotarsi, con il P.S.R., di uno strumento integrato di programmazione e gestione del processo della ricostruzione procedendo ai sensi degli artt. 2 e 3 della presente ordinanza; c) ridefiniscono, ai sensi dell'art. 4 della presente ordinanza, le previsioni dei piani attuativi o comunque denominati, eventualmente in via di predisposizione, considerato lo stato di avanzamento della progettazione, sulla base delle disposizioni della presente ordinanza e delle norme di legge in essa richiamate, riconducendoli ai casi di delocalizzazioni, nuove costruzioni non preesistenti, nuova destinazione urbanistica o recupero di aree occupate da insediamenti di emergenza, e altri casi in cui, facoltativamente, e' ritenuta utile la variante urbanistica; d) valutano, in alternativa alla variante urbanistica, nei casi in cui l'interesse pubblico cui e' sotteso l'intervento puo' essere soddisfatto con modalita' semplificata (delocalizzazione di singoli immobili, realizzazione di opere di urbanizzazione o di servizi) il ricorso allo strumento del permesso di costruire convenzionato. 2. I comuni non compresi nell'elenco di cui sopra si attengono agli stessi principi di cui alle lettera a), c) e d) del precedente comma 1 e della presente ordinanza, anche nel caso di avvenuto conferimento dell'incarico per la redazione di un piano attuativo, allo scopo di uniformarsi al principio dell'unicita' dello strumento della ricostruzione. 3. La conformita' urbanistica e' attestata dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Gli uffici comunali non possono rifiutare l'attestazione di assenza di procedure sanzionatorie o di condono formalmente pendenti sull'edificio oggetto dell'intervento. In assenza di riscontro, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda presentata dal professionista, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 100/2020. 4. Nel caso di abusi edilizi lievi, commessi anteriormente alla data del 24 agosto 2016, per interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art. 22 del testo unico dell'edilizia, si applica la sanatoria prevista dall'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, come convertito nella legge 24 luglio 2018, n. 89. Al fine di favorire la semplificazione nel rispetto dei principi di legge, si applica di regola la sanzione di euro 516,00, che e' raddoppiata per i casi di ristrutturazione edilizia e nei casi in cui risulti complessa o impossibile la stima dell'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso. 5. Per le domande di S.c.i.a. e di C.i.l.a. edilizia presentate in data antecedente all'entrata in vigore della presente ordinanza, ed integrate dal professionista ai sensi dell'art. 6 della stessa, i comuni applicano il precedente comma 4. 6. I comuni procedono agli approfondimenti sulle aree in dissesto a pericolosita' elevata o molto elevata necessari alle attivita' di pianificazione e programmazione di cui alla presente ordinanza. Con decreto del Commissario straordinario e' istituito un gruppo di lavoro con funzioni di verifica e messa in coerenza degli esiti di tali approfondimenti.