Art. 7 
 
            Le attivita' dei comuni per la ricostruzione 
 
  1. Ai sensi  della  presente  ordinanza,  e  delle  leggi  in  essa
richiamate,  i  comuni  individuati  nell'art.  1  dell'ordinanza  n.
101/2020, e successive eventuali integrazioni: 
    a) autorizzano con S.c.i.a. gli interventi  edilizi  conformi  ai
sensi dell'art. 5, comma 2 della presente ordinanza, senza necessita'
di preventiva approvazione di piani urbanistici o programmi  comunque
denominati, salvi i casi di delocalizzazione che richiedono  varianti
urbanistiche o la preventiva definizione degli aggregati  strutturali
ove non inclusi nella domanda; 
    b) possono dotarsi, con il P.S.R., di uno strumento integrato  di
programmazione e gestione del processo della ricostruzione procedendo
ai sensi degli artt. 2 e 3 della presente ordinanza; 
    c) ridefiniscono, ai sensi dell'art. 4 della presente  ordinanza,
le  previsioni   dei   piani   attuativi   o   comunque   denominati,
eventualmente in via di  predisposizione,  considerato  lo  stato  di
avanzamento della progettazione, sulla base delle disposizioni  della
presente ordinanza  e  delle  norme  di  legge  in  essa  richiamate,
riconducendoli ai casi di  delocalizzazioni,  nuove  costruzioni  non
preesistenti, nuova  destinazione  urbanistica  o  recupero  di  aree
occupate  da  insediamenti  di  emergenza,  e  altri  casi  in   cui,
facoltativamente, e' ritenuta utile la variante urbanistica; 
    d) valutano, in alternativa alla variante urbanistica,  nei  casi
in cui l'interesse pubblico cui e' sotteso l'intervento  puo'  essere
soddisfatto con modalita' semplificata (delocalizzazione  di  singoli
immobili, realizzazione di opere di urbanizzazione o di  servizi)  il
ricorso allo strumento del permesso di costruire convenzionato. 
  2. I comuni non compresi nell'elenco di cui sopra si attengono agli
stessi principi di cui alle lettera a), c) e d) del precedente  comma
1 e della presente ordinanza, anche nel caso di avvenuto conferimento
dell'incarico per la redazione di un piano attuativo, allo  scopo  di
uniformarsi  al  principio  dell'unicita'   dello   strumento   della
ricostruzione. 
  3. La  conformita'  urbanistica  e'  attestata  dal  professionista
abilitato ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76. Gli uffici comunali non possono rifiutare l'attestazione
di assenza  di  procedure  sanzionatorie  o  di  condono  formalmente
pendenti  sull'edificio  oggetto  dell'intervento.  In   assenza   di
riscontro, entro 30 giorni dal ricevimento della  domanda  presentata
dal professionista, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'art. 4
dell'ordinanza n. 100/2020. 
  4. Nel caso di abusi edilizi  lievi,  commessi  anteriormente  alla
data del 24 agosto  2016,  per  interventi  soggetti  a  segnalazione
certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art. 22 del testo unico
dell'edilizia, si applica la sanatoria prevista  dall'art.  1-sexies,
comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018,  n.  55,  come  convertito
nella  legge  24  luglio  2018,  n.  89.  Al  fine  di  favorire   la
semplificazione nel rispetto dei principi di  legge,  si  applica  di
regola la sanzione di euro 516,00, che e' raddoppiata per i  casi  di
ristrutturazione edilizia e nei  casi  in  cui  risulti  complessa  o
impossibile la stima dell'aumento di  valore  dell'immobile  valutato
per  differenza  tra  il  valore  dello  stato  realizzato  e  quello
precedente all'abuso. 
  5. Per le domande di S.c.i.a. e di C.i.l.a. edilizia presentate  in
data antecedente all'entrata in vigore della presente  ordinanza,  ed
integrate dal professionista ai sensi dell'art.  6  della  stessa,  i
comuni applicano il precedente comma 4. 
  6. I comuni procedono agli approfondimenti sulle aree in dissesto a
pericolosita' elevata o molto elevata  necessari  alle  attivita'  di
pianificazione e programmazione di cui alla presente  ordinanza.  Con
decreto del Commissario  straordinario  e'  istituito  un  gruppo  di
lavoro con funzioni di verifica e messa in coerenza  degli  esiti  di
tali approfondimenti.