Art. 9 
 
                  Fondo per la redazione dei P.S.R. 
                 e delle attivita' di pianificazione 
 
  1.  Allo  scopo  di  accelerare  la   definizione   dei   Programmi
straordinari per la ricostruzione nonche', ove necessario, dei  piani
attuativi di cui all'art. 11, del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189 e gli approfondimenti sulle  aree  in  dissesto  a  pericolosita'
elevata o molto elevata, e' istituito, con  decreto  del  commissario
straordinario,  un  fondo  fino  a   un   importo   massimo   di euro
5.000.000,00 a valere sui fondi della contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 
  2. Con il decreto commissariale di  cui  al  comma  1,  che  verra'
emanato ad esito di una ricognizione, da effettuarsi da  parte  degli
Uffici speciali per la  ricostruzione,  sulle  attivita'  utili  alla
piena  e  spedita  attuazione  delle  disposizioni  contenute   nella
presente ordinanza, saranno disciplinate  le  condizioni  di  accesso
alle risorse di cui allo  stesso  comma  1  in  favore  degli  Uffici
speciali della ricostruzione e dei comuni per  finanziare  i  servizi
tecnici  e  professionali  necessari  alla   redazione   dei   piani,
programmi,  studi,  analisi   e   indagini   da   parte   di   liberi
professionisti, di societa' o enti privati e pubblici, universita'  e
centri di ricerca. 
  3. Previa  istruttoria  da  parte  degli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione, il commissario  straordinario,  con  proprio  decreto,
attribuisce  le  risorse  necessarie  per  il   conseguimento   delle
finalita' di programmazione e pianificazione  di  cui  alla  presente
ordinanza.