Art. 9 Fondo per la redazione dei P.S.R. e delle attivita' di pianificazione 1. Allo scopo di accelerare la definizione dei Programmi straordinari per la ricostruzione nonche', ove necessario, dei piani attuativi di cui all'art. 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e gli approfondimenti sulle aree in dissesto a pericolosita' elevata o molto elevata, e' istituito, con decreto del commissario straordinario, un fondo fino a un importo massimo di euro 5.000.000,00 a valere sui fondi della contabilita' speciale di cui all'art. 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 2. Con il decreto commissariale di cui al comma 1, che verra' emanato ad esito di una ricognizione, da effettuarsi da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione, sulle attivita' utili alla piena e spedita attuazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno disciplinate le condizioni di accesso alle risorse di cui allo stesso comma 1 in favore degli Uffici speciali della ricostruzione e dei comuni per finanziare i servizi tecnici e professionali necessari alla redazione dei piani, programmi, studi, analisi e indagini da parte di liberi professionisti, di societa' o enti privati e pubblici, universita' e centri di ricerca. 3. Previa istruttoria da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, il commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per il conseguimento delle finalita' di programmazione e pianificazione di cui alla presente ordinanza.