Art. 15 Periodo di riferimento, Fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata 1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo. 2. Il Fondo di esercizio previsto dall'art. 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e' calcolato sulla base del VPC riferito alla compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al 1º gennaio dell'anno successivo. 3. Il Fondo di esercizio e' gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite. 4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN: a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno; b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente. Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale SIAN la propria compagine sociale a seguito di nuove adesioni e recessi. 5. In caso di applicazione del paragrafo 8 dell'art. 22 del regolamento delegato, il valore della produzione commercializzata proveniente dalle OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP. 6. Le regioni hanno facolta' di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 12.1 dell'allegato al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione puo' essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente al piu' tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo. 7. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento se non verificato dalla regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo, e' verificato dall'organismo pagatore al piu' tardi unitamente all'esame della domanda di aiuto presentata ai sensi dell'art. 9 del regolamento di esecuzione. 8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC. 9. Qualora l'esito della verifica svolta successivamente all'approvazione del programma operativo comporti una riduzione del VPC dichiarato, il Fondo di esercizio approvato viene ridotto di conseguenza e applicata la sanzione di cui all'art. 61, paragrafo 3, del regolamento delegato.