Art. 15 
 
             Periodo di riferimento, Fondo di esercizio 
             e valore della produzione commercializzata 
 
  1. Il  periodo  di  riferimento  corrisponde  all'ultimo  esercizio
contabile  approvato  precedente  alla  data  di  presentazione   del
programma operativo. 
  2. Il Fondo di esercizio previsto dall'art. 32 del regolamento (UE)
n. 1308/2013 e' calcolato sulla base del VPC riferito alla  compagine
sociale comunicata  al  momento  della  presentazione  del  programma
operativo e presente al 1º gennaio dell'anno successivo. 
  3. Il Fondo di esercizio e'  gestito  mediante  un  conto  corrente
dedicato destinato esclusivamente a tutte le  operazioni  finanziarie
inerenti il programma operativo, al fine  anche  di  consentire  agli
organi di controllo e revisori esterni  l'agevole  identificazione  e
verifica delle entrate e delle uscite. 
  4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle  regioni
e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN: 
    a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno; 
    b) la compagine sociale presente nel  periodo  1°  gennaio  -  31
dicembre dell'anno precedente. 
  Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale
SIAN la propria compagine sociale  a  seguito  di  nuove  adesioni  e
recessi. 
  5. In caso  di  applicazione  del  paragrafo  8  dell'art.  22  del
regolamento delegato, il  valore  della  produzione  commercializzata
proveniente dalle OP e/o AOP che controllano la filiale, deve  essere
maggioritario rispetto al valore  della  produzione  commercializzata
proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP. 
  6. Le regioni hanno facolta' di chiedere alle  OP  e  alle  AOP  di
ottenere la certificazione per il VPC,  riassunto  sulla  base  dello
schema di prospetto  riportato  al  capitolo  12.1  dell'allegato  al
presente  decreto,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia
contabile.  Tale  certificazione  puo'  essere  inserita  nella  nota
integrativa al bilancio o presentata separatamente al piu'  tardi  in
allegato alla domanda di aiuto a saldo. 
  7. Il valore  della  produzione  commercializzata  nel  periodo  di
riferimento  se   non   verificato   dalla   regione   nel   contesto
dell'istruttoria  per  l'approvazione  del  programma  operativo,  e'
verificato dall'organismo pagatore al piu' tardi unitamente all'esame
della  domanda  di  aiuto  presentata  ai  sensi  dell'art.   9   del
regolamento di esecuzione. 
  8. Solo  i  produttori  in  regola  con  la  tenuta  del  fascicolo
aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC. 
  9.  Qualora   l'esito   della   verifica   svolta   successivamente
all'approvazione del programma operativo comporti una  riduzione  del
VPC dichiarato, il Fondo di  esercizio  approvato  viene  ridotto  di
conseguenza e applicata la sanzione di cui all'art. 61, paragrafo  3,
del regolamento delegato.