Art. 16 Programmi operativi e loro modifiche 1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale e' presentata alla regione ove l'OP o la AOP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26. 2. Il programma operativo puo' essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento; in tal caso la sua approvazione e' condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti. 3. La domanda di modifica dei programmi operativi poliennali, prevista dall'art. 34 del regolamento delegato relativamente agli anni successivi, e' presentata alla regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici che evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26. 4. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2, concernono, in particolare: a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale; b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o piu' nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato; c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del Fondo di esercizio; d) la modifica della durata del programma pluriennale, che puo' essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni. 5. Le regioni, svolte le opportune verifiche e controlli elencati all'art. 25 del regolamento di esecuzione, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano al piu' tardi entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP/AOP e all'organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, unitamente all'entita' del Fondo di esercizio approvato per l'anno successivo. 6. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno successivo, il termine per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo. 7. Le OP possono delegare le AOP a presentare alla regione, in loro nome e per loro conto, i programmi operativi e le eventuali loro modifiche, nonche', all'organismo pagatore, le richieste di anticipazione, di acconto parziale e di saldo di cui all'art. 19. In tal caso le AOP svolgono il ruolo di unico interlocutore della regione e dell'organismo pagatore.