Art. 16 
 
                Programmi operativi e loro modifiche 
 
  1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale
e' presentata alla regione ove l'OP o la  AOP  risulta  riconosciuta,
entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di  realizzazione
del programma stesso,  completa  degli  allegati  tecnici.  Entro  il
successivo 31 ottobre la  domanda  deve  essere  anche  inserita  nel
sistema informativo di cui all'art. 26. 
  2. Il programma operativo puo'  essere  presentato  contestualmente
alla domanda di riconoscimento; in tal caso la  sua  approvazione  e'
condizionata  all'ottenimento  del  riconoscimento  entro  i  termini
previsti. 
  3. La domanda  di  modifica  dei  programmi  operativi  poliennali,
prevista dall'art. 34 del  regolamento  delegato  relativamente  agli
anni successivi, e' presentata alla regione competente  entro  il  30
settembre  di  ciascun  anno  completa  degli  allegati  tecnici  che
evidenziano  in  maniera  esaustiva  i  motivi,  la   natura   e   le
implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda  deve  essere
anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26. 
  4. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2,
concernono, in particolare: 
    a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale; 
    b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o  piu'
nuovi  obiettivi,  oppure  l'eliminazione  di   uno   preventivamente
approvato; 
    c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per  l'anno
successivo e l'adeguamento del Fondo di esercizio; 
    d) la modifica della durata del programma pluriennale,  che  puo'
essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino
al periodo minimo di tre anni. 
  5. Le regioni, svolte le opportune verifiche e  controlli  elencati
all'art.  25  del  regolamento  di  esecuzione,  assumono   specifica
decisione  in  merito  ai  programmi  operativi  poliennali  e   alle
modifiche  per  l'anno  successivo,  rigettandoli   o   approvandoli,
eventualmente previo loro adeguamento  e  comunicano  al  piu'  tardi
entro  il  31  dicembre  la  decisione  in  questione  all'OP/AOP   e
all'organismo pagatore,  anche  per  posta  elettronica  certificata,
unitamente all'entita' del Fondo di esercizio  approvato  per  l'anno
successivo. 
  6. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere
al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno
successivo, il termine per l'approvazione dei programmi  operativi  e
delle loro modifiche per l'anno successivo. 
  7. Le OP possono delegare le AOP a presentare alla regione, in loro
nome e per loro conto, i programmi  operativi  e  le  eventuali  loro
modifiche,  nonche',  all'organismo   pagatore,   le   richieste   di
anticipazione, di acconto parziale e di saldo di cui all'art. 19.  In
tal caso le AOP  svolgono  il  ruolo  di  unico  interlocutore  della
regione e dell'organismo pagatore.