Art. 17 
 
                      Modifiche in corso d'anno 
 
  1. In attuazione  dell'art.  34,  paragrafo  2,  primo  comma,  del
regolamento delegato, le OP possono presentare una  sola  domanda  di
modifica al piu' tardi entro il 15 settembre di ciascun anno, ovvero,
su autorizzazione della regione, due modifiche di cui la prima  entro
il 30 giugno. Le modifiche devono  essere  corredate  degli  allegati
tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e
le implicazioni, ed inserite nel sistema informativo di cui  all'art.
26, entro il 1° ottobre. 
  2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua: 
    a) attuazione parziale dei programmi. In nessun caso l'attuazione
parziale puo' comportare la riduzione di oltre  il  50%  della  spesa
complessiva approvata per l'annualita' in corso; 
    b) modifica del contenuto dei programmi operativi con: 
      -  inserimento  o  sostituzione  di  nuove  misure,  azioni   o
interventi; 
      - variazione dell'importo di spesa di una azione che eccede  il
25% dell'importo approvato per l'azione; 
    c) aumento dell'importo del Fondo di esercizio, anche  a  seguito
di modifica del VPC conseguente il riscontro di errori palesi, fino a
un  massimo  del  25%  dell'importo   inizialmente   approvato,   con
riferimento  al  VPC  indicato  nel  provvedimento  di   approvazione
dell'esecutivo  annuale.  La  percentuale  in  aumento,  puo'  essere
elevata secondo necessita' in caso di fusioni di OP con contemporanea
fusione dei rispettivi programmi operativi. L'aumento  del  Fondo  di
esercizio non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla
Commissione europea; 
    d) inserimento delle azioni e degli interventi e  relative  spese
finanziate con l'aiuto finanziario nazionale. 
  3. In deroga al comma 1, le OP possono presentare: 
    a) una distinta modifica per implementare il programma  operativo
ai  fini  dell'accesso  all'aiuto  nazionale  aggiuntivo  qualora  ne
ricorrono le condizioni; 
    b) specifiche modifiche necessarie  ad  attivare  tempestivamente
azioni di prevenzione e gestione delle crisi in qualsiasi momento nel
corso dell'anno. 
  4. Nelle more della decisione della regione, le OP, successivamente
alla  presentazione  della  modifica  possono,   sotto   la   propria
responsabilita', dare corso ai contenuti della modifica  prima  della
valutazione finale della regione  e  previa  immediata  comunicazione
alla regione stessa, nonche' all'organismo pagatore  se  la  modifica
comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera. 
  5.  Le  regioni,  applicando  le  disposizioni  del   capitolo   15
dell'allegato al presente decreto, svolgono le opportune verifiche  e
controlli previsti  all'art.  25  del  regolamento  di  esecuzione  e
adottano una decisione finale  entro  tre  mesi  dalla  presentazione
completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20  gennaio
dell'anno successivo. In ogni  caso  non  potranno  essere  approvate
eventuali nuove attivita' e le relative spese effettuate prima  della
presentazione della domanda. 
  6.  Le  modifiche  in  corso  d'anno  non  possono  riguardare  gli
interventi gia' segnalati e controllati dall'organismo  pagatore  con
esito negativo. Tali interventi  non  possono  essere  esclusi  dalla
rendicontazione delle spese. 
  7. Le modifiche degli interventi nell'ambito  di  una  azione  gia'
approvata, che non comportano cambio di tipologia di spesa e che  non
superano complessivamente il limite di spesa  di  cui  al  precedente
comma 2, 3, lettera b) secondo trattino e fatta  salva  per  esse  la
congruita' della spesa, vanno comunicate entro il 15 dicembre  o,  su
disposizione della regione, al piu' tardi entro il  31  dicembre;  se
entro il 20 gennaio  dell'anno  successivo  la  regione  non  dispone
diversamente, le modifiche si intendono approvate. 
  8.  Non  sono  considerate  modifiche,  ma   vanno   opportunamente
segnalate e documentate in fase di rendicontazione: 
    a)  la  sostituzione  del  fornitore   prescelto   in   fase   di
approvazione della spesa di  un  investimento  con  altro  fornitore,
rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalita'  e
l'importo della spesa approvata; 
    b)  la  variazione  dell'investimento  approvato  a  seguito   di
aggiornamento   tecnologico,   rimanendo   inalterata    la    natura
dell'investimento,  la  sua  finalita'  e   l'importo   della   spesa
approvata; 
    c) la rinuncia alla realizzazione senza sostituzione, di azioni o
interventi approvati che comportano una riduzione di spesa  inferiore
al 20% della spesa complessivamente  approvata  per  l'annualita'  in
corso; 
    d) una rimodulazione finanziaria relativamente a: 
      spese indicate nel programma  operativo  per  il  loro  importo
complessivo e approvate, ma che per incapienza  l'OP  aveva  inserito
solo in quota parte; 
      assestamenti  di  spesa  per  gli  interventi  gia'  approvati,
limitatamente a quelli  per  cui  sono  stabiliti  valori  massimi  o
importi forfettari e che non superano complessivamente il  limite  di
spesa di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo trattino. 
  9. Le modifiche e le  variazioni  di  spesa  devono  in  ogni  caso
osservare il rispetto delle  eventuali  regole  di  demarcazione  con
altri regimi di aiuto. 
  10. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 7  non  si  applicano  alle
attivita' realizzate dopo  il  31  dicembre  ai  sensi  dell'art.  9,
paragrafo 3 del regolamento di esecuzione.