Art. 17 Modifiche in corso d'anno 1. In attuazione dell'art. 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato, le OP possono presentare una sola domanda di modifica al piu' tardi entro il 15 settembre di ciascun anno, ovvero, su autorizzazione della regione, due modifiche di cui la prima entro il 30 giugno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni, ed inserite nel sistema informativo di cui all'art. 26, entro il 1° ottobre. 2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua: a) attuazione parziale dei programmi. In nessun caso l'attuazione parziale puo' comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualita' in corso; b) modifica del contenuto dei programmi operativi con: - inserimento o sostituzione di nuove misure, azioni o interventi; - variazione dell'importo di spesa di una azione che eccede il 25% dell'importo approvato per l'azione; c) aumento dell'importo del Fondo di esercizio, anche a seguito di modifica del VPC conseguente il riscontro di errori palesi, fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento, puo' essere elevata secondo necessita' in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del Fondo di esercizio non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea; d) inserimento delle azioni e degli interventi e relative spese finanziate con l'aiuto finanziario nazionale. 3. In deroga al comma 1, le OP possono presentare: a) una distinta modifica per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo qualora ne ricorrono le condizioni; b) specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi in qualsiasi momento nel corso dell'anno. 4. Nelle more della decisione della regione, le OP, successivamente alla presentazione della modifica possono, sotto la propria responsabilita', dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale della regione e previa immediata comunicazione alla regione stessa, nonche' all'organismo pagatore se la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera. 5. Le regioni, applicando le disposizioni del capitolo 15 dell'allegato al presente decreto, svolgono le opportune verifiche e controlli previsti all'art. 25 del regolamento di esecuzione e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo. In ogni caso non potranno essere approvate eventuali nuove attivita' e le relative spese effettuate prima della presentazione della domanda. 6. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare gli interventi gia' segnalati e controllati dall'organismo pagatore con esito negativo. Tali interventi non possono essere esclusi dalla rendicontazione delle spese. 7. Le modifiche degli interventi nell'ambito di una azione gia' approvata, che non comportano cambio di tipologia di spesa e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2, 3, lettera b) secondo trattino e fatta salva per esse la congruita' della spesa, vanno comunicate entro il 15 dicembre o, su disposizione della regione, al piu' tardi entro il 31 dicembre; se entro il 20 gennaio dell'anno successivo la regione non dispone diversamente, le modifiche si intendono approvate. 8. Non sono considerate modifiche, ma vanno opportunamente segnalate e documentate in fase di rendicontazione: a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalita' e l'importo della spesa approvata; b) la variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalita' e l'importo della spesa approvata; c) la rinuncia alla realizzazione senza sostituzione, di azioni o interventi approvati che comportano una riduzione di spesa inferiore al 20% della spesa complessivamente approvata per l'annualita' in corso; d) una rimodulazione finanziaria relativamente a: spese indicate nel programma operativo per il loro importo complessivo e approvate, ma che per incapienza l'OP aveva inserito solo in quota parte; assestamenti di spesa per gli interventi gia' approvati, limitatamente a quelli per cui sono stabiliti valori massimi o importi forfettari e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo trattino. 9. Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni caso osservare il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con altri regimi di aiuto. 10. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 non si applicano alle attivita' realizzate dopo il 31 dicembre ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione.