Art. 18 Programmi operativi delle AOP 1. Le AOP, su delega delle OP aderenti, possono presentare alla regione in cui sono riconosciute: a) un programma operativo totale, composto dall'insieme delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti ma da esse non realizzate, o b) un programma operativo parziale, composto da una parte delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti, ma da esse non realizzate. 2. In presenza di un programma operativo parziale di una AOP, le OP aderenti presentano alla regione il programma operativo completo di tutte le azioni e relativi costi, con l'indicazione di quelle la cui realizzazione e' stata delegata alla AOP. 3. Il programma operativo totale della AOP riporta, in sezioni distinte, gli obiettivi, le misure, le azioni e gli interventi individuati da ciascuna OP. Gli obiettivi e i limiti previsti dal regolamento di base, dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, devono essere soddisfatti per ciascuna OP. 4. Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale possono costituire un Fondo di esercizio finanziato con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato. Il contributo dell'Unione europea e' concesso a condizione che il programma operativo totale o parziale presentato, sia dalle stesse gestito e attuato.