Art. 18 
 
                    Programmi operativi delle AOP 
 
  1. Le AOP, su delega delle OP  aderenti,  possono  presentare  alla
regione in cui sono riconosciute: 
    a) un programma operativo  totale,  composto  dall'insieme  delle
azioni individuate nei programmi operativi delle OP  aderenti  ma  da
esse non realizzate, o 
    b) un programma operativo parziale, composto da una  parte  delle
azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti,  ma  da
esse non realizzate. 
  2. In presenza di un programma operativo parziale di una AOP, le OP
aderenti presentano alla regione il programma operativo  completo  di
tutte le azioni e relativi costi, con l'indicazione di quelle la  cui
realizzazione e' stata delegata alla AOP. 
  3. Il programma operativo totale  della  AOP  riporta,  in  sezioni
distinte, gli obiettivi,  le  misure,  le  azioni  e  gli  interventi
individuati da ciascuna OP. Gli obiettivi e  i  limiti  previsti  dal
regolamento di base, dal regolamento delegato e  dal  regolamento  di
esecuzione, devono essere soddisfatti per ciascuna OP. 
  4. Le AOP che presentano un programma operativo totale  o  parziale
possono costituire un Fondo di esercizio finanziato con i  contributi
delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito  tramite  un  conto
corrente dedicato. Il contributo dell'Unione europea  e'  concesso  a
condizione che il programma operativo totale o  parziale  presentato,
sia dalle stesse gestito e attuato.