Art. 19 
 
                          Domande di aiuto 
 
  1. Le richieste  di  aiuto  o  di  saldo  di  cui  all'art.  9  del
regolamento di  esecuzione  sono  presentate  all'organismo  pagatore
entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello  di  realizzazione
del programma,  utilizzando  la  funzionalita'  informatica  indicata
dall'organismo pagatore. 
  La richiesta di aiuto deve essere corredata di  tutti  i  documenti
elencati al paragrafo  2  del  predetto  art.  9  e  dagli  eventuali
documenti aggiuntivi richiesti dall'organismo pagatore. 
  Le domande presentate oltre  il  predetto  termine  possono  essere
accolte alle condizioni stabilite al paragrafo 4 dello stesso art.  9
del regolamento di esecuzione, se l'organismo pagatore giudica valide
le giustificazioni dell'OP. 
  2. Le richieste di anticipo di cui all'art. 11 del  regolamento  di
esecuzione sono presentate all'organismo pagatore ogni  quattro  mesi
in gennaio, maggio e settembre. 
  3. Le richieste di  pagamento  parziale  di  cui  all'art.  12  del
regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore  due
volte l'anno e precisamente in maggio e in ottobre. 
  4. Le AOP delegate dalle OP aderenti a  presentare  le  domande  di
aiuto in applicazione del comma 6  dell'art.  16,  riversano  l'aiuto
ricevuto alle OP entro quindici giorni lavorativi.