Art. 20 Aiuto finanziario nazionale 1. Le regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori e' inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da aggiungere al Fondo di esercizio delle OP. 2. L'aiuto e' concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni di cui al comma 1. 3. Potranno beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale le OP il cui VPC medio ottenuto nella regione considerata nei tre esercizi sociali precedenti l'anno in cui e' presentata la domanda di aiuto, si e' incrementato di almeno il 2% rispetto al VPC medio del triennio che si conclude con il penultimo esercizio sociale antecedente l'anno di presentazione della domanda di aiuto. 4. Le AOP che realizzano un programma operativo totale, chiedono l'aiuto per conto delle OP interessate. 5. In deroga al comma 3, il predetto incremento non e' richiesto alle OP il cui ambito territoriale e' stato oggetto di eccezionale avversita' atmosferica, declarata dal Ministero per danni a produzioni ortofrutticole ricomprese nel riconoscimento dell'OP, per eventi verificatisi: nell'esercizio sociale precedente la presentazione della domanda di aiuto, ovvero almeno in parte, nell'ultimo quadrimestre del penultimo esercizio sociale precedente la domanda di aiuto. 6. Il comma 5 si applica a condizione che almeno il 30% della superficie sociale della OP ricada nel territorio dei comuni oggetto di declaratoria.