Art. 20 
 
                     Aiuto finanziario nazionale 
 
  1. Le regioni, ove la  produzione  ortofrutticola  commercializzata
dalle organizzazioni di produttori e' inferiore  al  20%  dell'intera
produzione ortofrutticola regionale, possono  chiedere  al  Ministero
l'attivazione  della  procedura   per   la   concessione   dell'aiuto
finanziario nazionale di cui all'art.  35  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013, da aggiungere al Fondo di esercizio delle OP. 
  2.  L'aiuto  e'  concesso  alle  OP   che   ne   fanno   richiesta,
relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni di cui al  comma
1. 
  3. Potranno beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale le  OP  il
cui VPC medio ottenuto nella regione  considerata  nei  tre  esercizi
sociali precedenti l'anno in cui e' presentata la domanda  di  aiuto,
si e' incrementato di almeno il 2% rispetto al VPC medio del triennio
che si conclude con il penultimo esercizio sociale antecedente l'anno
di presentazione della domanda di aiuto. 
  4. Le AOP che realizzano un programma  operativo  totale,  chiedono
l'aiuto per conto delle OP interessate. 
  5. In deroga al comma 3, il predetto incremento  non  e'  richiesto
alle OP il cui ambito territoriale e' stato  oggetto  di  eccezionale
avversita'  atmosferica,  declarata  dal  Ministero   per   danni   a
produzioni ortofrutticole ricomprese nel riconoscimento dell'OP,  per
eventi verificatisi: 
    nell'esercizio sociale precedente la presentazione della  domanda
di aiuto, ovvero 
    almeno in parte, nell'ultimo quadrimestre del penultimo esercizio
sociale precedente la domanda di aiuto. 
  6. Il comma 5 si applica a  condizione  che  almeno  il  30%  della
superficie sociale della OP ricada nel territorio dei comuni  oggetto
di declaratoria.