Art. 10 
 
               Combinazioni dei rischi assoggettabili 
                      a copertura mutualistica 
 
  1.  I  rischi  assoggettabili   a   copertura   mutualistica   sono
esclusivamente quelli indicati all'art. 9, comma 2. 
  2.  La  copertura  mutualistica  deve   prevedere,   per   ciascuna
combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite  di  produzione
superiori al  30%  della  produzione  media  annua  dell'imprenditore
agricolo,  conformemente  all'art.  38  del   regolamento   (UE)   n.
1305/2013. La stima dei danni deve essere effettuata mediante  schema
riportante i contenuti di cui al  bollettino  standard  dell'allegato
6.2.  Il  valore  della  produzione   media   annua   e'   dichiarato
dall'imprenditore  agricolo  nel  PMI  ed   e'   verificato   tramite
l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove
superiore allo  SV,  sulla  base  di  idonea  documentazione  fornita
dall'agricoltore a comprova  del  valore  della  produzione  ottenuto
negli ultimi tre anni, ovvero negli  ultimi  cinque  anni  escludendo
l'anno con il valore della produzione  piu'  alto  e  quello  con  la
produzione piu' basso. 
  3. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro
da parte del  socio  aderente,  verificati  la  produzione  realmente
ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di  copertura,
l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche  su
appezzamenti/allevamenti  limitrofi,  e  il  rispetto   delle   buone
pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno
abbia superato la soglia di cui al comma  2  e  procede  quindi  alla
stima del valore della produzione commercializzabile; se tale  valore
risulta inferiore al 70% rispetto al valore  della  produzione  media
annua, ovvero al valore  assoggettato  a  copertura  mutualistica  in
tutti i casi in cui il valore assoggettato a  copertura  mutualistica
risulta inferiore al valore della produzione media annua, il soggetto
gestore procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore
massimo pari al valore della mancata produzione. 
  4. Per ogni campagna mutualistica annuale la copertura deve  essere
riferita all'anno solare  e  puo'  ricomprendere  uno  o  piu'  cicli
produttivi/accrescimento  di   ogni   singola   specie   vegetale   o
allevamento. Per le  specie  vegetali,  laddove  riferita  all'intero
ciclo produttivo,  la  copertura  puo'  concludersi  anche  nell'anno
solare successivo a quello di stipula della polizza. Il contratto  di
adesione al fondo puo' prevedere l'impegno pluriennale  delle  parti,
fermo restando che, ai fini dell'agevolabilita', la  spesa  sostenuta
per  la  copertura  mutualistica,   le   garanzie   e   le   relative
compensazioni devono riferirsi  ad  una  sola  campagna  mutualistica
annuale. 
  5.  La  copertura  mutualistica  per  singolo   beneficiario   deve
comprendere: 
    a)  l'intera  produzione  per  ciascuna  tipologia  di   prodotto
vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata  all'interno  di
un territorio comunale; 
    b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile  dai  capi
in produzione per ciascuna specie  animale  di  cui  all'allegato  1,
punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale. 
  6.  Non  e'  consentita  la  sottoscrizione   di   piu'   coperture
mutualistiche per ogni  PMI  o  la  contestuale  attivazione  di  una
copertura mutualistica e la stipula di  una  polizza  assicurativa  a
valere sulla medesima coltura/allevamento  e  area  di  produzione  a
copertura della stessa tipologia di rischio.