Art. 10 Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica 1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all'art. 9, comma 2. 2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino standard dell'allegato 6.2. Il valore della produzione media annua e' dichiarato dall'imprenditore agricolo nel PMI ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con la produzione piu' basso. 3. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati la produzione realmente ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di copertura, l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2 e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore al 70% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assoggettato a copertura mutualistica in tutti i casi in cui il valore assoggettato a copertura mutualistica risulta inferiore al valore della produzione media annua, il soggetto gestore procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. 4. Per ogni campagna mutualistica annuale la copertura deve essere riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli produttivi/accrescimento di ogni singola specie vegetale o allevamento. Per le specie vegetali, laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza. Il contratto di adesione al fondo puo' prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilita', la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale. 5. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere: a) l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale; b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale. 6. Non e' consentita la sottoscrizione di piu' coperture mutualistiche per ogni PMI o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a valere sulla medesima coltura/allevamento e area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio.