Art. 10
Combinazioni dei rischi assoggettabili
a copertura mutualistica
1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono
esclusivamente quelli indicati all'art. 9, comma 2.
2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna
combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione
superiori al 30% della produzione media annua dell'imprenditore
agricolo, conformemente all'art. 38 del regolamento (UE) n.
1305/2013. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema
riportante i contenuti di cui al bollettino standard dell'allegato
6.2. Il valore della produzione media annua e' dichiarato
dall'imprenditore agricolo nel PMI ed e' verificato tramite
l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove
superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita
dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto
negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo
l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con la
produzione piu' basso.
3. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro
da parte del socio aderente, verificati la produzione realmente
ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di copertura,
l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche su
appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone
pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno
abbia superato la soglia di cui al comma 2 e procede quindi alla
stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore
risulta inferiore al 70% rispetto al valore della produzione media
annua, ovvero al valore assoggettato a copertura mutualistica in
tutti i casi in cui il valore assoggettato a copertura mutualistica
risulta inferiore al valore della produzione media annua, il soggetto
gestore procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore
massimo pari al valore della mancata produzione.
4. Per ogni campagna mutualistica annuale la copertura deve essere
riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli
produttivi/accrescimento di ogni singola specie vegetale o
allevamento. Per le specie vegetali, laddove riferita all'intero
ciclo produttivo, la copertura puo' concludersi anche nell'anno
solare successivo a quello di stipula della polizza. Il contratto di
adesione al fondo puo' prevedere l'impegno pluriennale delle parti,
fermo restando che, ai fini dell'agevolabilita', la spesa sostenuta
per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative
compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica
annuale.
5. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve
comprendere:
a) l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto
vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di
un territorio comunale;
b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi
in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1,
punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.
6. Non e' consentita la sottoscrizione di piu' coperture
mutualistiche per ogni PMI o la contestuale attivazione di una
copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a
valere sulla medesima coltura/allevamento e area di produzione a
copertura della stessa tipologia di rischio.