Art. 12
Determinazione della spesa ammissibile
al sostegno e delle aliquote massime concedibili
1. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, il
valore della produzione media annua costituisce anche il valore
massimo assoggettabile a copertura mutualistica.
2. Il valore della produzione media annua e' dichiarato
dall'imprenditore agricolo ed e' verificato tramite l'utilizzo di
«Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore
allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore
a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre
anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore
della produzione piu' alto e quello con il valore della produzione
piu' basso.
3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la
spesa massima ammissibile a contributo e' determinata sulla base dei
valori assoggettati a copertura mutualistica di cui al comma 1,
eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua se
superiori a questa; in caso di valore della produzione media annua
superiore allo SV, il valore massimo assoggettabile a copertura
mutualistica, e' quello risultante dal valore della produzione media
annua dichiarato e giustificato con documenti probatori.
4. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura
mutualistica e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la
spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della
ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate con
decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale,
e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura
mutualistica.
5. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non
prevedono criteri di selezione delle operazioni.
6. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura
mutualistica, nonche' sulle spese amministrative di costituzione dei
fondi, e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della
spesa ammessa.