Art. 13 
 
       Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche 
 
  1. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno pubblico,  le  coperture
mutualistiche devono essere  sottoscritte  entro  le  date  ricadenti
nell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio,  di
seguito indicate: 
    a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio; 
    b) per le colture permanenti entro il 31 maggio; 
    c) per le colture a ciclo primaverile, e l'olivicoltura, entro il
30 giugno; 
    d)  per  le  colture  a  ciclo  estivo,  di   secondo   raccolto,
trapiantate entro il 15 luglio; 
      e)  per  le  colture  a  ciclo   autunno   invernale,   colture
vivaistiche e allevamenti entro il 31 ottobre; 
      f) per le colture  che  appartengono  ai  gruppi  di  cui  alle
lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze
indicate, entro la scadenza successiva. 
  2. In  caso  di  andamento  climatico  anomalo,  ovvero  per  cause
impreviste e non prevedibili, i termini di cui  al  comma  1  possono
essere differiti con decreto del direttore della  Direzione  generale
dello  sviluppo  rurale  per  il  tempo  strettamente  necessario   a
consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura mutualistica.