Art. 13
Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche
1. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno pubblico, le coperture
mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date ricadenti
nell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio, di
seguito indicate:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
c) per le colture a ciclo primaverile, e l'olivicoltura, entro il
30 giugno;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto,
trapiantate entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture
vivaistiche e allevamenti entro il 31 ottobre;
f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle
lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze
indicate, entro la scadenza successiva.
2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause
impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono
essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale
dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a
consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura mutualistica.