Art. 13 Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche 1. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio, di seguito indicate: a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio; b) per le colture permanenti entro il 31 maggio; c) per le colture a ciclo primaverile, e l'olivicoltura, entro il 30 giugno; d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio; e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche e allevamenti entro il 31 ottobre; f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva. 2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura mutualistica.