Art. 9 
 
                   Produzioni, allevamenti, rischi 
         e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica 
 
  1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e  secondo  le
modalita' stabilite dal presente capo,  le  quote  di  adesione  alla
copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di
mutualizzazione formalmente riconosciuti  dall'Autorita'  competente,
contro avversita' atmosferiche, fitopatie, infestazioni  parassitarie
ed epizoozie, nonche' le spese  amministrative  di  costituzione  dei
fondi  stessi  ripartite  al  massimo  su  un  triennio   in   misura
decrescente. 
  2.  Ai  fini  della  copertura  mutualistica  dei  rischi  agricoli
sull'intero territorio nazionale  per  l'anno  2021,  si  considerano
assoggettabili: 
    a) le produzioni vegetali  di  cui  all'allegato  1,  punto  1.1,
limitatamente alle avversita' atmosferiche, alle  fitopatie  ed  alle
infestazioni  parassitarie  specificatamente  indicate  nel  medesimo
allegato,  punti  1.2,  1.5  e  1.6.  Le  tipologie  colturali  delle
produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assoggettabili a copertura
mutualistica, sono individuate nell'allegato 2; 
    b)  gli   allevamenti   zootecnici   di   cui   all'allegato   1,
limitatamente alle epizoozie  indicate  al  punto  1.7  del  medesimo
allegato. 
  3.  Le  definizioni  delle  garanzie  ammissibili  alla   copertura
mutualistica sono riportate nell'allegato 3.