Art. 9
Produzioni, allevamenti, rischi
e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica
1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le
modalita' stabilite dal presente capo, le quote di adesione alla
copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di
mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'Autorita' competente,
contro avversita' atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie
ed epizoozie, nonche' le spese amministrative di costituzione dei
fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura
decrescente.
2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli
sull'intero territorio nazionale per l'anno 2021, si considerano
assoggettabili:
a) le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1,
limitatamente alle avversita' atmosferiche, alle fitopatie ed alle
infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo
allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le tipologie colturali delle
produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assoggettabili a copertura
mutualistica, sono individuate nell'allegato 2;
b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1,
limitatamente alle epizoozie indicate al punto 1.7 del medesimo
allegato.
3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura
mutualistica sono riportate nell'allegato 3.