Art. 10 
 
                      Manifestazioni pubbliche 
 
  1. Lo svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  e'  consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.