Art. 11 
 
     Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti 
 
  1.Puo' essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce
orarie la chiusura al pubblico, delle  strade  o  piazze  nei  centri
urbani, dove si possono creare  situazioni  di  assembramento,  fatta
salva la possibilita' di accesso e deflusso agli esercizi commerciali
aperti e alle abitazioni private. 
  2. E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico,
nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del
locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e
delle linee guida vigenti. 
  3. L'accesso del pubblico ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini
pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di
assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  nonche'  della  distanza  di
sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' consentito  l'accesso
dei  minori,  anche  assieme  ai  familiari  o   ad   altre   persone
abitualmente conviventi o deputate alla  loro  cura,  ad  aree  gioco
all'interno di  parchi,  ville  e  giardini  pubblici,  per  svolgere
attivita' ludica o ricreativa all'aperto  nel  rispetto  delle  linee
guida del  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  di  cui
all'allegato 8.  
  4. Con riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato
di non  ricevere  persone  diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per
esigenze lavorative o situazioni di necessita' e urgenza. 
  5. E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti  di  permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del
personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori
dei pazienti  in  possesso  del  riconoscimento  di  disabilita'  con
connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, che possono altresi' prestare assistenza anche
nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni  del  direttore
sanitario della struttura. 
  6. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita'  e
lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.