Art. 12 
 
                Luoghi di culto e funzioni religiose 
 
  1. L'accesso ai luoghi di culto avviene  con  misure  organizzative
tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di
almeno un metro. 
  2. Le funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1,  integrato  con  le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7.