Art. 13 Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni 1. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza. 2. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico. 3. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. E' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita' a distanza.