Art. 13 
 
              Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni 
 
  1. Sono sospesi i convegni, i congressi  e  gli  altri  eventi,  ad
eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza. 
  2. Tutte le  cerimonie  pubbliche  si  svolgono  nel  rispetto  dei
protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico. 
  3. Nell'ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si
svolgono in modalita' a distanza, salvo la  sussistenza  di  motivate
ragioni.  E'  fortemente  raccomandato  svolgere  anche  le  riunioni
private in modalita' a distanza.