Art. 14 
 
               Musei, istituti e luoghi della cultura 
 
  1. Il servizio di apertura al pubblico  dei  musei  e  degli  altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato,  dal  lunedi'  al  venerdi',  con
esclusione dei giorni festivi, a  condizione  che  detti  istituti  e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o
meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e
da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra
loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e  i
giorni festivi, il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso
sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di
anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni  regolamentari
di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali  11  dicembre  1997,  n.  507,  che
prevede il libero accesso a tutti gli  istituti  e  ai  luoghi  della
cultura statali la prima domenica del mese. 
  2. Il servizio di cui al comma 1 e' organizzato tenendo  conto  dei
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza
delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della
cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte. 
  3. Sono  altresi'  aperte  al  pubblico  le  mostre  alle  medesime
condizioni previste dal presente articolo  per  musei  e  istituti  e
luoghi della cultura.