Art. 15 
 
                    Spettacoli aperti al pubblico 
 
  1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali
o spazi  anche  all'aperto.  A  decorrere  dal  27  marzo  2021,  gli
spettacoli aperti al pubblico in sale  teatrali,  sale  da  concerto,
sale cinematografiche, live-club e in  altri  locali  o  spazi  anche
all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati
e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto
della  distanza  interpersonale  di  almeno  un  metro  sia  per   il
personale,  sia  per  gli  spettatori  che  non  siano   abitualmente
conviventi. La capienza consentita non puo' essere  superiore  al  25
per cento di  quella  massima  autorizzata  e,  comunque,  il  numero
massimo di spettatori non puo' essere superiore a 400 per  spettacoli
all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni  singola
sala. 
  2. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto degli allegati  26  e
27, come eventualmente  integrati  o  modificati  con  ordinanza  del
Ministro della salute, nonche' dei protocolli  o  delle  linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento  o  in  ambiti  analoghi,  eventualmente  adottati  dalle
Regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome
nel  rispetto  dei  principi  dei  protocolli  e  nelle  linee  guida
nazionali, e comunque in coerenza con i  criteri  per  Protocolli  di
settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15  maggio
2020. 
  3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non  e'
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al  presente
articolo.