Art. 17 
 
               Attivita' motoria e attivita' sportiva 
 
  1. E' consentito svolgere attivita' sportiva  o  attivita'  motoria
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove
accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di  almeno  un  metro  per  ogni  altra  attivita'  salvo  che  sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti. 
  2. Sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori,
centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle
attivita' di piscine e  palestre,  l'attivita'  sportiva  di  base  e
l'attivita' motoria in  genere  svolte  all'aperto  presso  centri  e
circoli sportivi, pubblici e privati, sono  consentite  nel  rispetto
delle  norme  di  distanziamento   interpersonale   e   senza   alcun
assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi  interni  a
detti circoli; sono altresi' consentite  le  attivita'  di  palestre,
piscine, centri natatori,  centri  benessere  e  centri  termali  per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di
assistenza e per le  attivita'  riabilitative  o  terapeutiche;  sono
consentite le attivita' dei centri di riabilitazione, nonche'  quelle
dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente
al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto  difesa,
sicurezza e soccorso pubblico,  che  si  svolgono  nel  rispetto  dei
protocolli e delle linee guida vigenti. 
  3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1, in ordine agli
eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo
svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con
provvedimento  dell'Autorita'  delegata  in  materia  di  sport,   e'
sospeso. Sono altresi' sospese l'attivita'  sportiva  dilettantistica
di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative
agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le  competizioni  e  le
attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere
ludico-amatoriale.