Art. 18 
 
            Competizioni sportive di interesse nazionale 
 
  1. Sono consentiti soltanto gli  eventi  e  le  competizioni  -  di
livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e
del Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  -  riguardanti  gli  sport
individuali e di squadra  organizzati  dalle  rispettive  federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno  di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  senza
la presenza di pubblico. Le sessioni  di  allenamento  degli  atleti,
professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di
squadra, partecipanti alle competizioni di cui al  presente  comma  e
muniti di tessera agonistica, sono consentite  a  porte  chiuse,  nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive
nazionali,  discipline  sportive  associate  e  Enti  di   promozione
sportiva.  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  il
Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  vigilano  sul  rispetto  delle
disposizioni di cui al presente comma. 
  2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone  che
hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti e'
consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.