Art. 20 Attivita' di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento 1. Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attivita' differente. 2. Sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di divertimento. E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.