Art. 20 
 
  Attivita' di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento 
 
  1. Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale  scommesse,  sale
bingo e casino', anche se svolte all'interno  di  locali  adibiti  ad
attivita' differente. 
  2. Sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di divertimento.
E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati  allo
svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche  non
formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori  cui
affidarli in custodia e con obbligo di adottare  appositi  protocolli
di  sicurezza  predisposti  in  conformita'  alle  linee  guida   del
Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.