Art. 21 
 
                       Istituzioni scolastiche 
 
  1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  adottano
forme  flessibili  nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica  ai
sensi  degli  articoli  4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e
fino a un massimo del 75  per  cento  della  popolazione  studentesca
delle predette istituzioni sia  garantita  l'attivita'  didattica  in
presenza. La restante parte della popolazione studentesca  si  avvale
della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilita' di
svolgere attivita'  in  presenza  qualora  sia  necessario  l'uso  di
laboratori o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e  con
bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto  2020,  e  dall'ordinanza
del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9  ottobre  2020,  garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono
in didattica digitale integrata. L'attivita' didattica  ed  educativa
per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e
per il primo ciclo di istruzione continua a  svolgersi  integralmente
in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie salvo che per i bambini di  eta'  inferiore  ai  sei
anni e per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con
l'uso dei predetti dispositivi. 
  2. La misura di cui al primo periodo dell'art. 43 e'  disposta  dai
Presidenti delle regioni o province autonome  nelle  aree,  anche  di
ambito comunale, nelle quali  gli  stessi  Presidenti  delle  regioni
abbiano adottato misure stringenti di  isolamento  in  ragione  della
circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto  rischio  di
diffusivita' o da resistenza al vaccino o  da  capacita'  di  indurre
malattia grave; la stessa misura puo' altresi'  essere  disposta  dai
Presidenti delle  regioni  o  province  autonome  in  tutte  le  aree
regionali  o   provinciali   nelle   quali   l'incidenza   cumulativa
settimanale dei  contagi  sia  superiore  a  250  casi  ogni  100.000
abitanti oppure in caso di  motivata  ed  eccezionale  situazione  di
peggioramento del quadro epidemiologico. 
  3. Presso ciascuna Prefettura-UTG e  nell'ambito  della  Conferenza
provinciale permanente di cui  all'art.  11,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e'  istituito  un  tavolo  di
coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione  del  piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio  e  termine  delle  attivita'
didattiche e gli orari dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale,
urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilita' di  mezzi  di
trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad  agevolare  la  frequenza
scolastica anche in considerazione del carico derivante  dal  rientro
in classe di tutti gli studenti delle scuole  secondarie  di  secondo
grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il  Presidente
della provincia o il sindaco della citta'  metropolitana,  gli  altri
sindaci  eventualmente  interessati,   i   dirigenti   degli   ambiti
territoriali del  Ministero  dell'istruzione,  i  rappresentanti  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  delle
regioni e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nonche'
delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori  del
tavolo, il prefetto redige un  documento  operativo  sulla  base  del
quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento  adottano  tutte
le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione  e'  monitorata
dal medesimo tavolo, anche ai  fini  dell'eventuale  adeguamento  del
citato documento operativo. Nel caso in cui  tali  misure  non  siano
assunte nel termine indicato nel  suddetto  documento,  il  prefetto,
fermo restando quanto previsto dall'art. 11,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ne  da'  comunicazione   al
Presidente della regione, che adotta, ai  sensi  dell'art.  32  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze,  con  efficacia
limitata  al  pertinente  ambito  provinciale,  volte   a   garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei  trasporti  pubblici
locali,   urbani   ed   extraurbani,   delle   misure   organizzative
strettamente necessarie al raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle
finalita' di cui al presente comma. Le scuole secondarie  di  secondo
grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari  delle
attivita' didattiche per docenti e  studenti,  nonche'  degli  uffici
amministrativi, sulla base delle disposizioni del presente comma. 
  4. Al fine di mantenere il  distanziamento  interpersonale,  e'  da
escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione  alternativa,  fatta
eccezione  per  tutte  le  attivita'  mirate  all'apprendimento,   al
recupero della socialita',  comunque  nel  rispetto  delle  norme  di
sicurezza. 
  5.  Le  riunioni  degli   organi   collegiali   delle   istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano  a  essere
svolte solo  con  modalita'  a  distanza.  Il  rinnovo  degli  organi
collegiali delle istituzioni  scolastiche,  qualora  non  completato,
avviene secondo modalita' a distanza nel  rispetto  dei  principi  di
segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni. 
  6. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la  pulizia  degli
ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i
servizi educativi per l'infanzia. L'ente  proprietario  dell'immobile
puo' autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche,  l'ente
gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l'organizzazione   e   lo
svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita'
di pulizia e igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime  condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.