Art. 23 
 
                        Istruzione superiore 
 
  1. Le universita', sentito il Comitato universitario  regionale  di
riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro
epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle
attivita' curriculari, da svolgersi a distanza  o  in  presenza,  che
tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione  del  quadro
pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze  di  sicurezza
sanitaria   nel   rispetto   delle   linee   guida   del    Ministero
dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche'
sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e
sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le disposizioni di  cui
al presente comma si applicano, per quanto  compatibili,  anche  alle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,  ferme
restando  le  attivita'  che  devono  necessariamente  svolgersi   in
presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di  riferimento
che puo' acquisire il parere,  per  i  Conservatori  di  Musica,  del
Comitato  Territoriale  di  Coordinamento  (CO.TE.CO.)  e,   per   le
Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori. 
  2. A beneficio degli studenti che non riescano a  partecipare  alle
attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali
attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita'    e    degli    studenti    con    disturbi    specifici
dell'apprendimento.  Le  universita'  e  le  istituzioni  assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.  Le
assenze maturate dagli studenti di cui al  presente  comma  non  sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni.