Art. 25 
 
                         Corsi di formazione 
 
  1. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi  solo
con modalita' a distanza. 
  2. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione  specifica  in
medicina generale  nonche'  le  attivita'  didattico-formative  degli
Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonche' del  Sistema
di informazione per la sicurezza della  Repubblica.  I  corsi  per  i
medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti
delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire
anche in modalita' non in presenza. 
  3. Sono  parimenti  consentiti,  anche  a  distanza  e  secondo  le
modalita' stabilite  con  appositi  provvedimenti  amministrativi,  i
corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile,
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso  alla
professione di trasportatore su strada  di  merci  e  viaggiatori,  i
corsi  sul  buon  funzionamento  del  tachigrafo,  i  corsi  per   il
conseguimento  e  per  il  rinnovo  del  certificato  di   formazione
professionale per i  conducenti  di  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di  formazione,  i
corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e
della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e  lo
svolgimento dei relativi esami,  i  corsi  abilitanti  del  personale
addetto alla sicurezza nei  settori  Aeroporti  (APT),  Spazio  aereo
(ATM), Economico, amministrativo  legale  (EAL),  Personale  di  volo
(LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e  continua
(NAV),  Operazioni  di  volo  (OPV),  Security  (SEC),  i  corsi   di
formazione e le relative prove di esame teoriche e  pratiche  per  il
rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo  svolgimento
delle  attivita'  connesse  con  la  sicurezza   della   circolazione
ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e  i  corsi  abilitanti  o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili,  ivi  compresi  quelli  relativi  alla
conduzione degli impianti fissi. 
  4. Sono altresi' consentiti i corsi di aggiornamento  professionale
e di formazione per  il  conseguimento  del  brevetto  di  assistente
bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento
per il conseguimento delle certificazioni necessarie per  l'esercizio
della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a
distanza  e  secondo  le  modalita'   stabilite   con   provvedimento
amministrativo. 
  5. Sono altresi' consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate
dagli uffici della motorizzazione civile e dalle  autoscuole  per  il
conseguimento  e  la  revisione  delle  patenti   di   guida,   delle
abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo  richiesto  per
l'esercizio dell'attivita' di trasporto, le prove teoriche e pratiche
effettuate dagli uffici speciali per i trasporti  ad  impianti  fissi
per il conseguimento delle abilitazioni per le  figure  professionali
inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi, le  prove  e  gli
esami  teorico-pratici  effettuati  dalle  Autorita'  marittime,  ivi
compresi  quelli  per  il  conseguimento  dei  titoli   professionali
marittimi, delle patenti nautiche e per  la  selezione  di  piloti  e
ormeggiatori  dei  porti,  nonche'  le  prove  teoriche  e   pratiche
effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e  dalle  scuole
di volo. 
  6. In tutte le regioni, gli uffici  competenti  al  rilascio  delle
patenti  nautiche,  sulla  base  delle  prenotazioni  ricevute,   ivi
comprese  quelle  gia'  presentate  alla  data  di  applicazione  del
presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da
sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni  successivi
alla data della dichiarazione di disponibilita' all'esame. 
  7. Sono altresi' consentiti gli esami di qualifica dei percorsi  di
IeFP,  nonche'  la  formazione  in  azienda  esclusivamente   per   i
dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle
singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in  materia  di
protezione  civile,  salute  e  sicurezza,  i  corsi  di   formazione
individuali e quelli che necessitano  di  attivita'  di  laboratorio,
nonche'  l'attivita'   formativa   in   presenza,   ove   necessario,
nell'ambito  di  tirocini,  stage  e  attivita'  di  laboratorio,   a
condizione che siano  rispettate  le  misure  di  cui  al  «Documento
tecnico sulla possibile rimodulazione delle  misure  di  contenimento
del contagio da  SARSCoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di
prevenzione» pubblicato dall'INAIL. 
  8.  Le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,   con   decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi  ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  e
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e del Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  prevedendo  anche  il
ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a  distanza  e  l'eventuale
soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando   la
validita'  delle  prove  di  esame  gia'  sostenute  ai  fini   della
formazione della graduatoria finale del corso. I periodi  di  assenza
dai corsi di formazione di cui al presente comma comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio,
l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi
corsi. Si applica quanto previsto dall'art. 260 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77.