Art. 26 
 
                        Attivita' commerciali 
 
  1. Le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono  a  condizione
che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di  almeno  un
metro, che gli ingressi avvengano in modo  dilazionato  e  che  venga
impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo  necessario
all'acquisto dei beni. Le suddette  attivita'  devono  svolgersi  nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in
ambiti analoghi, adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si
raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di  cui  all'allegato
11. 
  2. Nelle giornate festive e prefestive  sono  chiusi  gli  esercizi
commerciali  presenti  all'interno   dei   mercati   e   dei   centri
commerciali,  gallerie  commerciali,  parchi  commerciali  ed   altre
strutture  ad  essi  assimilabili,  a   eccezione   delle   farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti  vendita
di  generi  alimentari,  di  prodotti  agricoli  e   florovivaistici,
tabacchi, edicole e librerie.