Art. 27 
 
                Attivita' dei servizi di ristorazione 
 
  1. Le attivita' dei servizi di  ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5,00
fino alle ore 18,00. Il  consumo  al  tavolo  e'  consentito  per  un
massimo  di  quattro  persone  per  tavolo,  salvo  che  siano  tutti
conviventi. Dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande
nei luoghi pubblici e aperti  al  pubblico.  Resta  consentita  senza
limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  strutture
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 
  2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la
ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o
nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita'
prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto
e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. 
  3. Le attivita' di  cui  al  primo  periodo  del  comma  1  restano
consentite a condizione che le regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la  compatibilita'
dello svolgimento delle  suddette  attivita'  con  l'andamento  della
situazione epidemiologica nei propri territori e  che  individuino  i
protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o  ridurre
il rischio di contagio  nel  settore  di  riferimento  o  in  settori
analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle  regioni
o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di  Trento
e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o  nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui
all'allegato 10. 
  4. Continuano a essere consentite le attivita' delle  mense  e  del
catering continuativo  su  base  contrattuale,  che  garantiscono  la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e
alle condizioni di cui al comma 3. 
  5. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e
E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli  interporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro.