Art. 28 Attivita' delle strutture ricettive 1. Le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: a) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; b) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; c) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; d) l'accesso dei fornitori esterni; e) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive; f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; g) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.