Art. 28 
 
                 Attivita' delle strutture ricettive 
 
  1.  Le  attivita'  delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a
condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento
interpersonale di un metro  negli  spazi  comuni,  nel  rispetto  dei
protocolli e  delle  linee  guida  adottati  dalle  regioni  o  dalla
Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,  idonei   a
prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con
i  criteri  di  cui  all'allegato  10,  tenuto  conto  delle  diverse
tipologie di strutture ricettive. I protocolli o  linee  guida  delle
regioni riguardano in ogni caso: 
    a) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 
    b) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni,  fatte  salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
    c) le misure igienico-sanitarie per  le  camere  e  gli  ambienti
comuni; 
    d) l'accesso dei fornitori esterni; 
    e)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche   e
sportive; 
    f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei
clienti; 
    g) le modalita' di informazione  agli  ospiti  e  agli  operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire
all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi
all'aperto di pertinenza.