Art. 31 
 
                              Trasporti 
 
  1. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del  trasporto
ferroviario  regionale,  con  esclusione  del  trasporto   scolastico
dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non  superiore
al 50  per  cento;  detto  coefficiente  sostituisce  quelli  diversi
previsti nei protocolli e linee guida vigenti. 
  2. Il  Presidente  della  regione  dispone  la  programmazione  del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche
non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2  il  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto adottato di
concerto con il  Ministro  della  salute,  puo'  disporre  riduzioni,
sospensioni  o  limitazioni   nei   servizi   di   trasporto,   anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori.