Art. 8 
 
                             Zona gialla 
 
  1. Nella Zona gialla di cui all'art. 1, comma  16-septies,  lettera
d),  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, si  applicano  le  misure  del
presente decreto, ad eccezione di quelle di cui ai Capi IV e V.