Art. 9 
 
           Misure relative agli spostamenti in Zona gialla 
 
  1. Dalle ore  22,00  alle  ore  5,00  del  giorno  successivo  sono
consentiti esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate
esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute. E' in ogni caso  fortemente  raccomandato,  per  la  restante
parte della giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto
pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per
motivi di  salute,  per  situazioni  di  necessita'  o  per  svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi. 
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge  23  febbraio
2021, n.  15,  fino  al  27  marzo  2021,  in  ambito  regionale,  lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata e'  consentito,
una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00  e
le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle
ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni  quattordici  sui  quali
tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone
disabili o non autosufficienti conviventi.