Art. 10 Valutazione dell'equipaggiamento identificato 1. La valutazione degli equipaggiamenti marittimi e' svolta dall'autorita' di vigilanza del mercato. 2. L'autorita' di vigilanza del mercato puo' disporre ed effettuare le attivita' di valutazione fino alla fase dell'utilizzo del prodotto, anche procedendo a ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, i magazzini di stoccaggio e i magazzini di vendita. 3. L'autorita' di vigilanza del mercato ha accesso a tutte le informazioni necessarie sul prodotto e, qualora necessario, dispone di esemplari di prodotto per esaminare il fascicolo tecnico o effettuare le altre attivita' di ispezione, di prova e verifica del sistema di produzione. 4. L'autorita' di vigilanza del mercato, nell'espletamento dell'attivita' di valutazione degli equipaggiamenti marittimi, tiene conto: a) della documentazione tecnica di riferimento che individua gli elementi identificativi del prodotto, come riportati nella dichiarazione di conformita' UE e nei moduli in essa richiamati e, se del caso, che descrive le caratteristiche del prodotto, dei suoi componenti e di tutti gli aspetti relativi al suo funzionamento a bordo; b) dei requisiti tecnici, previsti dagli strumenti internazionali applicabili all'equipaggiamento identificato, da verificare anche solo parzialmente; c) della necessita' di coinvolgere esperti del settore, interni o esterni all'autorita' di vigilanza del mercato, o autorita' di vigilanza del mercato di altri Stati membri; d) di ogni altro elemento ritenuto necessario o utile al fine di una completa valutazione. 5. L'autorita' di vigilanza del mercato effettua le attivita' di valutazione con proprie risorse interne o, qualora necessario, con risorse esterne, se disponibili, ferma restando la responsabilita' dell'autorita' di vigilanza anche in merito agli aspetti relativi alla riservatezza e al conflitto d'interessi. 6. Le attivita' di valutazione sono effettuate con le modalita' di cui al capo IV e sono adeguatamente documentate. 7. Salvo i casi di urgenza, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato o l'operatore economico individuato possono prendere parte, in contraddittorio, alla valutazione dei prodotti dell'equipaggiamento marittimo. 8. Se durante l'attivita' di valutazione di uno specifico equipaggiamento marittimo emergono aspetti di sicurezza soggetti all'applicazione di altre direttive di settore, l'autorita' di vigilanza del mercato comunica, senza ritardo, tale informazione all'autorita' di vigilanza competente per materia.