Art. 10 
 
            Valutazione dell'equipaggiamento identificato 
 
  1.  La  valutazione  degli  equipaggiamenti  marittimi  e'   svolta
dall'autorita' di vigilanza del mercato. 
  2. L'autorita' di vigilanza del mercato puo' disporre ed effettuare
le  attivita'  di  valutazione  fino  alla  fase  dell'utilizzo   del
prodotto, anche procedendo a ispezioni  presso  gli  stabilimenti  di
produzione e di  confezionamento,  i  magazzini  di  stoccaggio  e  i
magazzini di vendita. 
  3. L'autorita' di vigilanza del  mercato  ha  accesso  a  tutte  le
informazioni necessarie sul prodotto e, qualora  necessario,  dispone
di esemplari  di  prodotto  per  esaminare  il  fascicolo  tecnico  o
effettuare le altre attivita' di ispezione, di prova e  verifica  del
sistema di produzione. 
  4.  L'autorita'  di  vigilanza   del   mercato,   nell'espletamento
dell'attivita' di valutazione degli equipaggiamenti marittimi,  tiene
conto: 
    a) della documentazione tecnica di riferimento che individua  gli
elementi  identificativi   del   prodotto,   come   riportati   nella
dichiarazione di conformita' UE e nei moduli in essa richiamati e, se
del caso, che descrive le  caratteristiche  del  prodotto,  dei  suoi
componenti e di tutti gli aspetti relativi  al  suo  funzionamento  a
bordo; 
    b) dei requisiti tecnici, previsti dagli strumenti internazionali
applicabili all'equipaggiamento  identificato,  da  verificare  anche
solo parzialmente; 
    c) della necessita' di coinvolgere esperti del settore, interni o
esterni all'autorita'  di  vigilanza  del  mercato,  o  autorita'  di
vigilanza del mercato di altri Stati membri; 
    d) di ogni altro elemento ritenuto necessario o utile al fine  di
una completa valutazione. 
  5. L'autorita' di vigilanza del mercato effettua  le  attivita'  di
valutazione con proprie risorse interne o,  qualora  necessario,  con
risorse esterne, se disponibili, ferma  restando  la  responsabilita'
dell'autorita' di vigilanza anche in  merito  agli  aspetti  relativi
alla riservatezza e al conflitto d'interessi. 
  6. Le attivita' di valutazione sono effettuate con le modalita'  di
cui al capo IV e sono adeguatamente documentate. 
  7. Salvo i casi di urgenza, il fabbricante o il suo  rappresentante
autorizzato o  l'operatore  economico  individuato  possono  prendere
parte,   in   contraddittorio,   alla   valutazione   dei    prodotti
dell'equipaggiamento marittimo. 
  8.  Se  durante  l'attivita'  di  valutazione  di   uno   specifico
equipaggiamento marittimo  emergono  aspetti  di  sicurezza  soggetti
all'applicazione  di  altre  direttive  di  settore,  l'autorita'  di
vigilanza del mercato  comunica,  senza  ritardo,  tale  informazione
all'autorita' di vigilanza competente per materia.