Art. 11 
 
              Gestione delle non conformita' accertate 
 
  1.  L'autorita'  di  vigilanza  del  mercato  classifica   le   non
conformita' accertate come: 
    a) di tipo formale, nei casi previsti dall'art. 30, comma 1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; 
    b) di  tipo  sostanziale,  nei  casi  in  cui  riscontra  che  un
equipaggiamento rappresenta un rischio per la sicurezza marittima, la
salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente. 
  2. Nei casi di non conformita' di tipo sostanziale, l'autorita'  di
vigilanza del mercato effettua un'adeguata  valutazione  del  rischio
per la sicurezza marittima, la salute, la  sicurezza  delle  persone,
per le cose o per  l'ambiente,  che  tiene  conto  della  natura  del
pericolo e della probabilita' che si possa verificare, in accordo  ai
criteri stabiliti dalla decisione n. 2010/15/UE della Commissione del
16 dicembre 2009 recante linee guida  per  la  gestione  del  sistema
comunitario  d'informazione  rapida  (RAPEX)  e  della  procedura  di
notifica di cui, rispettivamente, all'art. 12  e  all'art.  11  della
direttiva  n.  2001/95/CE  relativa  alla  sicurezza   generale   dei
prodotti. 
  3. Se l'autorita' di vigilanza  del  mercato  ritiene  che  la  non
conformita' non e' limitata  al  territorio  nazionale  o  alle  navi
battenti la propria bandiera, comunica  alla  Commissione  europea  e
agli Stati membri i risultati  della  valutazione  effettuata  e  dei
provvedimenti che ha  chiesto  di  adottare  all'operatore  economico
interessato   attraverso   il   sistema   sussidiario   generale   di
informazione di cui all'art. 23 del regolamento (CE) n. 765/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.