Art. 11 Gestione delle non conformita' accertate 1. L'autorita' di vigilanza del mercato classifica le non conformita' accertate come: a) di tipo formale, nei casi previsti dall'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; b) di tipo sostanziale, nei casi in cui riscontra che un equipaggiamento rappresenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente. 2. Nei casi di non conformita' di tipo sostanziale, l'autorita' di vigilanza del mercato effettua un'adeguata valutazione del rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, che tiene conto della natura del pericolo e della probabilita' che si possa verificare, in accordo ai criteri stabiliti dalla decisione n. 2010/15/UE della Commissione del 16 dicembre 2009 recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 11 della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. 3. Se l'autorita' di vigilanza del mercato ritiene che la non conformita' non e' limitata al territorio nazionale o alle navi battenti la propria bandiera, comunica alla Commissione europea e agli Stati membri i risultati della valutazione effettuata e dei provvedimenti che ha chiesto di adottare all'operatore economico interessato attraverso il sistema sussidiario generale di informazione di cui all'art. 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.