Art. 12 Adozione di misure correttive volontarie da parte dell'operatore economico 1. In attuazione delle previsioni contenute articoli 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, a seguito dell'identificazione del tipo di non conformita' e della determinazione del livello di rischio, l'autorita' di vigilanza del mercato chiede agli operatori economici interessati la misura che intendono adottare e, al contempo, di porre rimedio alla non conformita' accertata entro un termine perentorio e garantisce il contraddittorio durante tutte le fasi del procedimento.