Art. 12 
 
              Adozione di misure correttive volontarie 
                  da parte dell'operatore economico 
 
  1. In attuazione delle previsioni contenute articoli 28,  29  e  30
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239,
a seguito dell'identificazione del tipo di non  conformita'  e  della
determinazione del livello di rischio, l'autorita' di  vigilanza  del
mercato chiede agli operatori economici  interessati  la  misura  che
intendono  adottare  e,  al  contempo,  di  porre  rimedio  alla  non
conformita' accertata entro un termine  perentorio  e  garantisce  il
contraddittorio durante tutte le fasi del procedimento.