Art. 13 Adozione delle misure restrittive 1. Se l'operatore economico interessato non pone rimedio alle non conformita' ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, l'autorita' di vigilanza del mercato adotta le misure di cui all'art. 28, comma 4, e all'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. 2. I provvedimenti emanati dall'autorita' di vigilanza del mercato ai sensi del comma 1, sono comunicati al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. 3. Le misure intraprese sono comunicate senza indugio alla Commissione europea e agli altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. 4. L'autorita' di vigilanza del mercato, se riscontra un livello di rischio considerato grave, comunica la misura restrittiva del richiamo o del ritiro del prodotto dal mercato attraverso il sistema comunitario di informazione rapida di cui all'art. 22 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.