Art. 13 
 
                  Adozione delle misure restrittive 
 
  1. Se l'operatore economico interessato non pone rimedio  alle  non
conformita' ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, l'autorita'  di
vigilanza del mercato adotta le misure di cui all'art. 28, comma 4, e
all'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  20
dicembre 2017, n. 239. 
  2. I provvedimenti emanati dall'autorita' di vigilanza del  mercato
ai sensi del comma  1,  sono  comunicati  al  fabbricante  o  al  suo
rappresentante autorizzato. 
  3.  Le  misure  intraprese  sono  comunicate  senza  indugio   alla
Commissione europea e agli altri Stati membri, conformemente a quanto
previsto dall'art. 28, comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. 
  4. L'autorita' di vigilanza del mercato, se riscontra un livello di
rischio  considerato  grave,  comunica  la  misura  restrittiva   del
richiamo o del ritiro del prodotto dal mercato attraverso il  sistema
comunitario di informazione rapida di cui all'art. 22 del regolamento
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9  luglio
2008.