Art. 8 
 
          Identificazione dell'equipaggiamento da valutare 
             e dell'attivita' di vigilanza da effettuare 
 
  1. L'autorita' di vigilanza del mercato individua l'equipaggiamento
marittimo  da  sottoporre  a  valutazione  in  accordo  al  programma
nazionale di vigilanza o, nei casi di vigilanza di tipo reattivo,  in
accordo ai criteri di cui all'art. 6. 
  2. L'autorita' di vigilanza del mercato, sulla base degli  elementi
di informazione acquisiti, decide di effettuare una o piu'  attivita'
di valutazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c).