Art. 9 
 
        Acquisizione di documentazione, esemplari di prodotto 
              e accesso alle strutture del fabbricante 
 
  1.  Il  fabbricante,  il  suo  rappresentante  autorizzato  e   gli
operatori economici individuati quali  soggetti  responsabili  di  un
determinato equipaggiamento marittimo cooperano, ai sensi  di  quanto
previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  dicembre
2017, n. 239, con l'autorita' di vigilanza del mercato  e  forniscono
alla stessa, su richiesta, tutte le informazioni,  la  documentazione
tecnica e, ove necessario, gli esemplari  del  prodotto  richiesto  e
consentono l'accesso alle proprie sedi e  impianti  utilizzati  nella
filiera di produzione e di commercializzazione. 
  2.   Qualora   necessario    e    giustificato,    gli    esemplari
dell'equipaggiamento  marittimo  da  sottoporre  a  valutazione  sono
acquisiti dall'autorita' di vigilanza del mercato a titolo  gratuito,
previa  richiesta  al  fabbricante   o   agli   operatori   economici
identificati, per l'esecuzione di prove ed esami. Nell'individuazione
del numero di esemplari da acquisire, l'autorita'  di  vigilanza  del
mercato tiene conto delle attivita' di valutazione da effettuare. 
  3. L'acquisizione di cui al comma 2 avviene, se  necessario,  anche
attraverso  operazioni  di  prelievo  presso  gli   stabilimenti   di
produzione e di  confezionamento,  i  magazzini  di  stoccaggio  e  i
magazzini  di  vendita,  in  relazione  alle   quali   il   personale
dell'autorita'  di  vigilanza  operante  redige   apposito   processo
verbale. 
  4. Qualora il fabbricante,  il  suo  rappresentante  autorizzato  o
l'operatore economico individuato rifiutano di cooperare, l'autorita'
di vigilanza  del  mercato  adotta  le  misure  restrittive  previste
all'art. 13.