Art. 9 Acquisizione di documentazione, esemplari di prodotto e accesso alle strutture del fabbricante 1. Il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato e gli operatori economici individuati quali soggetti responsabili di un determinato equipaggiamento marittimo cooperano, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, con l'autorita' di vigilanza del mercato e forniscono alla stessa, su richiesta, tutte le informazioni, la documentazione tecnica e, ove necessario, gli esemplari del prodotto richiesto e consentono l'accesso alle proprie sedi e impianti utilizzati nella filiera di produzione e di commercializzazione. 2. Qualora necessario e giustificato, gli esemplari dell'equipaggiamento marittimo da sottoporre a valutazione sono acquisiti dall'autorita' di vigilanza del mercato a titolo gratuito, previa richiesta al fabbricante o agli operatori economici identificati, per l'esecuzione di prove ed esami. Nell'individuazione del numero di esemplari da acquisire, l'autorita' di vigilanza del mercato tiene conto delle attivita' di valutazione da effettuare. 3. L'acquisizione di cui al comma 2 avviene, se necessario, anche attraverso operazioni di prelievo presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, i magazzini di stoccaggio e i magazzini di vendita, in relazione alle quali il personale dell'autorita' di vigilanza operante redige apposito processo verbale. 4. Qualora il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o l'operatore economico individuato rifiutano di cooperare, l'autorita' di vigilanza del mercato adotta le misure restrittive previste all'art. 13.