Art. 6
Ministeri della cultura e del turismo
1. Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Ministero della cultura»;
b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attivita'
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura» e le
parole «, audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: ((«e
audiovisivo»));
c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il seguente:
«Capo XII-BIS
(Ministero del turismo)
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E'
istituito il Ministero del turismo, cui ((sono attribuiti)) le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo,
((eccettuati quelli attribuiti)), anche dal presente decreto, ad
altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in
materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura la
programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche
turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di
sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e
internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
((esso cura altresi')) i rapporti con le associazioni di categoria e
le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai
sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali
generali, incluso il segretario generale, e' pari a 4.».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della
cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo». Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le
denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo»
sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente,
le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo».
4. (Soppresso).
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d),
capoverso «Art. 54-quater», e' autorizzata la spesa di euro 441.750
per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.
Riferimenti normativi
- Si riporta la rubrica del Capo XII del Titolo IV del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificata dalla
presente legge:
«Titolo IV. I Ministeri
(Omissis)
Capo XII
Ministero della cultura
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 52 e
del comma 1 dell'articolo 53 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59) come modificato dalla presente legge:
«Art. 52. (Attribuzioni). - 1. Il ministero della
cultura esercita, anche in base alle norme del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni
culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, e
audiovisivo, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte
in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. (Omissis).»
«Art. 53. (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
e sull'Istituto del credito sportivo.».