Art. 6 
 
                Ministeri della cultura e del turismo 
 
  1. Il «Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura». 
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al Capo XII del Titolo  IV  la  rubrica  e'  sostituita  dalla
seguente: «Ministero della cultura»; 
    b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attivita'
culturali» sono sostituite  dalle  seguenti:  «della  cultura»  e  le
parole «, audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: ((«e
audiovisivo»)); 
    c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
    d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il seguente: 
      «Capo XII-BIS 
      (Ministero del turismo) 
  Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e  attribuzioni).  -  1.  E'
istituito il  Ministero  del  turismo,  cui  ((sono  attribuiti))  le
funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in  materia  di  turismo,
((eccettuati quelli attribuiti)),  anche  dal  presente  decreto,  ad
altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le  funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. 
  2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni  esercitate
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in
materia di turismo. 
  Art.  54-ter  (Aree  funzionali).  -  1.  Il  Ministero   cura   la
programmazione, il coordinamento  e  la  promozione  delle  politiche
turistiche nazionali, i rapporti con  le  regioni  e  i  progetti  di
sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione  europea  e
internazionali in materia di turismo, fatte salve le  competenze  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale;
((esso cura altresi')) i rapporti con le associazioni di categoria  e
le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori. 
  Art. 54-quater (Ordinamento). - 1.  Il  Ministero  si  articola  in
uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai
sensi degli articoli 4 e  6.  Il  numero  degli  uffici  dirigenziali
generali, incluso il segretario generale, e' pari a 4.». 
  3. Le denominazioni «Ministro della  cultura»  e  «Ministero  della
cultura» sostituiscono,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per  il
turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  per  il
turismo». Con riguardo  alle  funzioni  in  materia  di  turismo,  le
denominazioni  «Ministro  del  turismo»  e  «Ministero  del  turismo»
sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque  presenti,  rispettivamente,
le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per
il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo». 
  4. (Soppresso). 
  5. Per l'attuazione di quanto previsto  al  comma  2,  lettera  d),
capoverso «Art. 54-quater», e' autorizzata la spesa di  euro  441.750
per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta la rubrica del Capo XII del Titolo IV  del
          citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59),  come  modificata  dalla
          presente legge: 
                «Titolo IV. I Ministeri 
              (Omissis) 
                Capo XII 
                Ministero della cultura 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  52  e
          del comma 1 dell'articolo 53 del citato decreto legislativo
          30 luglio 1999, n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'articolo  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 52. (Attribuzioni). -  1.  Il  ministero  della
          cultura esercita, anche in  base  alle  norme  del  decreto
          legislativo 20 ottobre 1998, n.  368,  e  del  testo  unico
          approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  490,
          le attribuzioni spettanti allo Stato  in  materia  di  beni
          culturali,  beni  paesaggistici,  spettacolo,   cinema,   e
          audiovisivo,  eccettuate  quelle  attribuite,   anche   dal
          presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e  fatte
          in ogni caso salve,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli
          articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e  b),  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla
          vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. 
              2. (Omissis).» 
              «Art. 53. (Aree funzionali).  -  1.  Il  ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni  di  spettanza  statale  in
          materia di  tutela,  gestione  e  valorizzazione  dei  beni
          culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
          culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
          musicali,  cinematografiche,  di  danza,  circensi,   dello
          spettacolo viaggiante), anche tramite la  promozione  delle
          produzioni     cinematografiche,     radiotelevisive      e
          multimediali; promozione del libro e sviluppo  dei  servizi
          bibliografici e bibliotecari  nazionali;  promozione  della
          cultura urbanistica e architettonica e partecipazione  alla
          progettazione di opere destinate  ad  attivita'  culturali;
          studio,  ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle
          materie   di   competenza,    anche    mediante    sostegno
          all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul  CONI
          e sull'Istituto del credito sportivo.».