Art. 7 
 
    Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo 
 
  1. Al Ministero del  turismo  sono  trasferite  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie,  compresa  la  gestione   dei   residui,
destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54-bis del
decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ((introdotto))  dal
presente decreto. 
  2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, la Direzione generale turismo del Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per  il  turismo  e'  soppressa  e  i
relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di  tre
dirigenti di livello non generale sono trasferiti  al  Ministero  del
turismo. La  dotazione  organica  dirigenziale  del  Ministero  della
cultura resta determinata per le posizioni  di  livello  generale  ai
sensi all'articolo 54 del decreto  legislativo  n.  300  del  1999  e
quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal
fine e' autorizzata la spesa di euro 337.500 per  l'anno  2021  e  di
euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
  3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo e'
individuata nella Tabella A, seconda colonna,  allegata  al  presente
decreto. Il personale dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei
rispettivi ruoli del personale del Ministero. La  dotazione  organica
dirigenziale  del  Ministero  del  turismo  e'  determinata  per   le
posizioni di livello generale ((ai  sensi  dell'articolo))  54-quater
del decreto legislativo n. 300 del 1999, ((introdotto)) dal  presente
decreto, e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di
((17,  incluse  due  posizioni))  presso  gli   uffici   di   diretta
collaborazione del Ministro. 
  4. Le competenti articolazioni  amministrative  del  Ministero  del
turismo, ferma l'operativita' del Segretariato generale mediante  due
uffici dirigenziali non generali, perseguono le seguenti missioni: a)
reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali;  gestione
del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed
informatico; adempimenti richiesti  dalla  normativa  in  materia  di
salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e
anticorruzione; b) attuazione del piano strategico ((e rapporti)) con
le Regioni e  le  autonomie  territoriali;  attuazione  di  piani  di
sviluppo  delle  politiche  turistiche  nazionali;   gestione   delle
relazioni con l'Unione  europea  e  internazionali;  coordinamento  e
integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali;
((promozione delle politiche competitive)); c) promozione  turistica;
attuazione delle misure  di  sostegno  agli  operatori  del  settore;
programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante  fondi
strutturali; promozione di investimenti di competenza;  assistenza  e
tutela dei turisti; supporto e  vigilanza  sugli  enti  vigilati  dal
Ministero; ((raccordo con altri Ministeri  e  agenzie,  in  relazione
alle funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per  il
settore turistico; coordinamento, in raccordo con le  regioni  e  con
l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche  di
interesse per il settore turistico)). 
  5. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono trasferite al Ministero del turismo le risorse
umane, assegnate presso la Direzione generale turismo  del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  individuate
nella Tabella A, prima colonna, allegata al  presente  decreto,  ((in
servizio alla data del 13 febbraio  2021,  con  le  connesse  risorse
strumentali e finanziarie)).  La  dotazione  organica  del  Ministero
della cultura e le relative facolta'  assunzionali  riconducibili  al
((Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo))
sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione
organica del  personale  non  dirigenziale  di  cui  al  decreto  del
Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo  13
gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale turismo.
Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e  le
attivita' culturali e per  il  turismo  a  tempo  indeterminato,  ivi
compreso  il  personale  in  assegnazione  temporanea  presso   altre
amministrazioni,  nonche'  il  personale  a  tempo  determinato   con
incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  entro  i  limiti  stabiliti  dai
rispettivi contratti  gia'  stipulati.  La  revoca  dell'assegnazione
temporanea presso altre  amministrazioni  del  personale  trasferito,
gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del  Ministero
del turismo. 
  6. Al personale delle qualifiche  non  dirigenziali  trasferito  ai
sensi del presente articolo  si  applica  il  trattamento  economico,
compreso  quello  accessorio,   stabilito   nell'amministrazione   di
destinazione e continua  ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,
l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le  modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente. Al personale delle  qualifiche
non dirigenziali  e'  riconosciuta  l'indennita'  di  amministrazione
prevista per i dipendenti del Ministero della cultura. 
  7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 8,  terzo
periodo,  il  Ministero  della  cultura  corrisponde  il  trattamento
economico spettante al personale trasferito. A decorrere  dalla  data
di  cui  al  primo  periodo,  le  risorse  finanziarie  destinate  al
trattamento economico del personale,  compresa  la  quota  del  Fondo
risorse decentrate, sono allocate sui  pertinenti  capitoli  iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale
importo considera i costi del trattamento  economico  corrisposto  al
personale trasferito e tiene conto delle  voci  retributive  fisse  e
continuative, del costo dei  buoni  pasto,  della  remunerazione  del
lavoro straordinario e del trattamento  economico  di  cui  al  Fondo
risorse decentrate. 
  8.  Fino  alla  data  di  adozione   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il  Ministero
del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni  in  materia
di turismo, delle competenti strutture  e  delle  relative  dotazioni
organiche del Ministero della cultura. Fino alla  medesima  data,  la
gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo,
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal
Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede, con proprio decreto,  ad  apportare  le  occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, tra
gli stati di previsione interessati, ivi comprese  l'istituzione,  la
modifica e la  soppressione  di  missioni  e  programmi.  Nelle  more
dell'adozione del regolamento di  organizzazione  del  Ministero  del
turismo,  lo  stesso  puo'   avvalersi,   nei   limiti   strettamente
indispensabili per assicurare la funzionalita' del  Ministero,  delle
risorse strumentali e di personale  dell'ENIT-Agenzia  nazionale  del
turismo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  9. A decorrere dalla data di  adozione  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti giuridici
attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo,  ((transitano  al))
Ministero del turismo. 
  10. In fase  di  prima  applicazione,  per  l'organizzazione  degli
uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica
il regolamento di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 dicembre 2019, n. 169. 
  11. Nelle more  dell'adozione  del  regolamento  di  organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro  del  turismo,  e
nell'ambito del  contingente  di  cui  al  comma  3,  il  contingente
numerico del personale degli uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministero del  turismo  e'  stabilito  ((in  sessanta  unita',  ferma
restando l'applicazione dell'articolo 5, comma  4,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.  169)),  e,
in aggiunta  a  detto  contingente,  il  Ministro  del  turismo  puo'
procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di
diretta  collaborazione.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma   e'
autorizzata la spesa di ((euro 2.233.780 per l'anno 2021  e  di  euro
2.680.000 annui a decorrere dall'anno 2022)). Nelle more dell'entrata
in vigore dei regolamenti di organizzazione degli uffici  di  diretta
collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di
valutazione previsto dall'articolo 11 ((del)) decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019,  n.  169,  opera  per  il
Ministero del turismo e per il Ministero della cultura. 
  12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero  del
turismo e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a ((136
unita' di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza  e  13
di area seconda, e fino a 14 unita')) di  personale  dirigenziale  di
livello non generale,  mediante  l'indizione  di  apposite  procedure
concorsuali  pubbliche,  o  l'utilizzo  di  graduatorie  di  concorsi
pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validita',  o
mediante procedure di mobilita', ai sensi dell'articolo 30, comma  1,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165.   Nelle   more
dell'assunzione del personale di cui al primo periodo,  il  Ministero
puo' avvalersi di  personale  proveniente  da  altre  amministrazioni
pubbliche,  con  esclusione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche,
((collocato)) in  posizione  di  comando,  al  quale  si  applica  la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio
1997, n. 127. Presso il Ministero,  che  ne  supporta  le  attivita',
hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice  mondiale
di etica  del  turismo,  costituito  nell'ambito  dell'Organizzazione
Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e  il  Comitato
permanente ((di promozione del turismo)) di cui all'articolo  58  del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n.  79.  ((Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.026.367  per  l'anno
2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere  dall'anno  2022,  cui  si
provvede, per l'importo di euro  3.287.172  per  l'anno  2021  e  per
l'importo di euro 3.533.459  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  a
valere sulle facolta' assunzionali trasferite  dal  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e,  per  l'importo  di
euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 4.519.275  annui
a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11)). 
  13.  I  titolari  di  incarichi  dirigenziali   nell'ambito   della
Direzione generale Turismo del Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo  appartenenti  ai  ruoli  dirigenziali  di
altre amministrazioni e trasferiti al ((Ministero  del  turismo))  ai
sensi del comma 5  possono  optare  per  il  transito  nel  ruolo  di
quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle  procedure
concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno
2021, per  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  di  livello
generale presso il Ministero del turismo, non si applicano  i  limiti
percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  5-bis,  del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e,  per  il  conferimento  di
incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti  percentuali
di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente
fino al 50 e al 30 per cento. I predetti  incarichi  dirigenziali  di
livello non generale cessano all'atto  dell'assunzione  in  servizio,
nei ruoli del personale del ((Ministero del turismo)), dei  vincitori
delle predette procedure concorsuali. 
  14. Le funzioni di controllo  della  regolarita'  amministrativa  e
contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sugli  atti
adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione,
sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in
materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il
31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di
controllo  sugli  atti  del  Ministero  del  turismo,  e'   istituito
nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di
bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette  finalita'
sono, altresi', istituiti  due  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche  e  ad
assumere in deroga ai vigenti limiti ((assunzionali)) due  unita'  di
livello dirigenziale non generale e dieci unita' di personale a tempo
indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.
Conseguentemente  le  predette  funzioni  di  controllo  sugli   atti
adottati dal Ministero della  cultura  continuano  ad  essere  svolte
((dall'esistente)) Ufficio centrale di bilancio. ((A  tal  fine))  e'
autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno  2021  e  di  966.000
euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  15. Per le spese di locazione  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 ((annui))  a  decorrere
dall'anno 2022. 
  16. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa ((di euro
600.000)) per l'anno 2021 e di euro  456.100  ((annui))  a  decorrere
dall'anno 2022. 
  17. Entro novanta giorni ((dalla data di entrata))  in  vigore  del
presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del  turismo
e'  modificato  al  fine  di  armonizzarlo  con  il   nuovo   assetto
istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo,  nonche'  per
assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie
territoriali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  54  del  citato
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in uffici  dirigenziali  generali  centrali  e  periferici,
          coordinati da un segretario generale, e in non piu' di  due
          uffici  dirigenziali  generali  presso  il  Gabinetto   del
          Ministro. Il numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,
          incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a
          ventisette. 
              2. L'individuazione e l'ordinamento  degli  uffici  del
          Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4. 
              2-bis. A seguito del verificarsi di  eventi  calamitosi
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge  24
          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato
          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,
          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la
          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Per il testo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  si   veda   nei   riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5,  comma  4  e
          dell'articolo 11 del decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri  2  dicembre  2019,  n.  169  (Regolamento  di
          organizzazione del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione del Ministro e  dell'Organismo  indipendente
          di  valutazione  della   performance),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16: 
              «Art. 5 (Uffici di diretta collaborazione). - 1.  -  3.
          (Omissis). 
              4. Possono inoltre essere chiamati  a  collaborare  con
          gli Uffici di cui al comma 2,  nei  limiti  degli  ordinari
          stanziamenti di bilancio destinati  al  Gabinetto,  fino  a
          venti Consiglieri, di cui almeno cinque a titolo  gratuito.
          I  Consiglieri  sono  scelti  tra  esperti  di  particolare
          professionalita'  e  specializzazione  nelle   materie   di
          competenza  del  Ministero  e   in   quelle   giuridico   -
          amministrative   ed   economiche,    con    incarichi    di
          collaborazione, di durata comunque non  superiore  rispetto
          alla  permanenza  in  carica   del   Ministro,   ai   sensi
          dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  n.  165
          del 2001. Il Ministro,  con  il  decreto  con  cui  dispone
          l'incarico,  da'  atto   dei   requisiti   di   particolare
          professionalita'  del   Consigliere   e   allega   un   suo
          dettagliato curriculum. 
              5. - 13. (Omissis).» 
              «Art. 11 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance).  -  1.  Presso  il  Ministero  e'   istituito
          l'Organismo indipendente di valutazione della  performance,
          di seguito denominato: «Organismo», che  svolge,  in  piena
          autonomia e indipendenza, le funzioni di  cui  all'articolo
          14  del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          raccordandosi, per la raccolta dei dati, con  la  Direzione
          generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio. 
              2. L'Organismo e' costituito con decreto  del  Ministro
          ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo
          n. 150 del 2009. 
              3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale,
          agli  altri  componenti   dell'Organismo   e'   corrisposto
          l'emolumento di cui all'articolo 5, comma  5,  lettera  e),
          determinato dal Ministro all'atto della nomina. 
              4.  Presso  l'Organismo  opera  la  Struttura   tecnica
          permanente per la misurazione della  performance,  prevista
          dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo  n.  150
          del 2009. Alla struttura di cui al precedente periodo  sono
          assegnate, nei limiti previsti dall'articolo 14, comma  11,
          del  decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  le  risorse
          finanziarie   necessarie   all'esercizio   delle   relative
          funzioni e un  contingente  di  tre  unita'  di  personale,
          nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5, comma 3. 
              5. L'Organismo costituisce centro di costo  del  centro
          di  responsabilita'  «Gabinetto   e   Uffici   di   diretta
          collaborazione all'opera del Ministro».». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 30  del
          citato decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni   diverse)   (articolo   33   del   decreto
          legislativo  n.  29  del  1993,   come   sostituito   prima
          dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 470 del 1993  e
          poi dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 80 del 1998
          e successivamente modificato  dall'articolo.  20,  comma  2
          della legge n. 488  del  1999).  -  1.  Le  Amministrazioni
          possono  ricoprire  posti  vacanti  in  organico   mediante
          passaggio diretto di  dipendenti  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente  e  in
          servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
          di trasferimento, previo  assenso  dell'amministrazione  di
          appartenenza. Le amministrazioni, fissando  preventivamente
          i  requisiti  e  le  competenze  professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per
          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
          la domanda e l'offerta di mobilita'. 
              1-bis. - 2-sexties. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  14  dell'articolo  17
          della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O. n. 98. 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 1. - 13. (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              15. - 138. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  58  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice  della  normativa
          statale in tema di ordinamento e  mercato  del  turismo,  a
          norma dell'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.
          246,  nonche'  attuazione  della   direttiva   2008/122/CE,
          relativa  ai  contratti   di   multiproprieta',   contratti
          relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di  lungo  termine,
          contratti di rivendita  e  di  scambio),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129, S.O. n. 139: 
                «Art.  58  (Comitato  permanente  di  promozione  del
          turismo in Italia). - 1. Al fine  di  promuovere  un'azione
          coordinata dei diversi soggetti, che  operano  nel  settore
          del turismo, con la politica e la programmazione nazionale,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' istituito il Comitato permanente di  promozione
          del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato.  Con
          il  medesimo  decreto  sono  regolati  il  funzionamento  e
          l'organizzazione del Comitato. 
              2.  Il  Comitato  e'  presieduto,  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri o dal Ministro  delegato,  che  puo'
          all'uopo delegare un  suo  rappresentante.  Il  decreto  di
          istituzione del  Comitato  assicura  la  rappresentanza  di
          tutti i soggetti pubblici e privati  operanti  nel  settore
          turistico. 
              3. Il Comitato promuove le azioni relative ai  seguenti
          ambiti: 
                a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche
          dedicate a garantire i servizi del turista; 
                b) accordi di programma con  le  regioni  e  sviluppo
          della strutturazione turistica sul territorio  progetti  di
          formazione nazionale al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo
          turistico; 
                c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono
          a riqualificare l'offerta turistica nazionale; 
                d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel  settore
          turistico, all'interno confini nazionali,  con  particolare
          riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul
          territorio  pari  opportunita'   di   propaganda   ed   una
          comunicazione unitaria; 
                e) organizzazione  dei  momenti  e  degli  eventi  di
          carattere nazionale, ad impulso turistico  che  coinvolgano
          territori, soggetti pubblici e privati; 
                f) raccordo e cooperazione tra  regioni,  province  e
          comuni e le istituzioni di governo; 
                g) promozione a fini turistici del marchio Italia. 
              4. L'istituzione ed il funzionamento del  Comitato  non
          comportano oneri aggiuntivi per la finanza  pubblica  e  la
          relativa partecipazione e' a titolo gratuito.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5-bis del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112: 
                «Art.  19  (Incarichi   di   funzioni   dirigenziali)
          (articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del  1993,  come
          sostituito prima dall'articolo 11 del  decreto  legislativo
          n.  546  del  1993  e  poi  dall'articolo  13  del  decreto
          legislativo n. 80 del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). -
          1.- 5. (Omissis). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per  centodella  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              5-ter. - 12-bis. (Omissis).». 
              - Per il testo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  si   veda   nei   riferimenti
          normativi all'articolo 3.