(( Art. 19 - bis Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL 1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali e' confermata la disciplina gia' adottata dall'Istituto in materia di attivita' libero-professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rivenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000 per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Articolo 10 (Potenziamento risorse umane dell'INAIL). - 1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e' autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalita' di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 15.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.» - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1-ter.