(( Art. 19 - bis 
 
       Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL 
 
  1.  Al  fine  di  contribuire  all'accelerazione   della   campagna
nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus  SARS-CoV-2,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL) si  avvale,  oltre  che  delle  risorse  professionali
sanitarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  per  le  quali  e'
confermata la disciplina gia' adottata dall'Istituto  in  materia  di
attivita' libero-professionale medica nelle  more  della  definizione
della stessa nell'ambito della contrattazione  collettiva  nazionale,
delle risorse rivenienti dall'incremento,  per  l'anno  2021,  di  20
medici  specialisti  e  di  30  infermieri  del  contingente  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  da  destinare
anche  alla  somministrazione  dei  vaccini  nei  luoghi  di  lavoro.
All'onere derivante dal primo periodo, pari  ad  euro  1.634.000  per
l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio  dell'Istituto,  sulle
risorse destinate alla copertura dei rapporti in  convenzione  con  i
medici specialisti ambulatoriali. Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
euro 841.510 per l'anno 2021,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Articolo    10    (Potenziamento    risorse    umane
          dell'INAIL). - 1. L'Istituto nazionale per  l'assicurazione
          contro gli  infortuni  sul  lavoro,  anche  quale  soggetto
          attuatore degli interventi di protezione  civile  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  dell'Ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3  febbraio
          2020, e' autorizzato ad acquisire  un  contingente  di  200
          medici specialisti e di  100  infermieri  con  le  medesime
          modalita' di cui all'articolo 2-bis del  presente  decreto,
          conferendo  incarichi  di   lavoro   autonomo,   anche   di
          collaborazione coordinata e  continuativa,  di  durata  non
          superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in  ragione
          del perdurare dello stato  di  emergenza,  e  comunque  non
          oltre il 31 dicembre 2020, in  deroga  all'articolo  7  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  all'articolo
          9, comma 28, del decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              2. Alla copertura degli oneri di cui al comma  1,  pari
          ad euro 15.000.000 per l'anno 2020, si  provvede  a  valere
          sul bilancio dell'Istituto, sulle  risorse  destinate  alla
          copertura  dei  rapporti  in  convenzione  con   i   medici
          specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti
          finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento  netto,
          pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi
          dell'articolo 126.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.