Art. 20 
 
                          Vaccini e farmaci 
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  447,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e'  incrementato  nella  misura  pari  a  euro
2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare
all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2,  ed  euro  700.000.000  per
l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti  con  COVID-19.  Agli
oneri, pari a euro 2.800.000.000 per  l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 42. 
  2. All'articolo 1, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 459 e' soppresso; 
    b) al comma 460, al primo periodo,  dopo  le  parole  «avvia  una
richiesta di manifestazione di interesse  riservata  ai  laureati  in
medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica
e iscritti agli ordini professionali» sono inserite le  seguenti:  «,
anche durante la loro iscrizione  ai  corsi  di  specializzazione,  a
partire dal primo anno di corso, al  di  fuori  dell'orario  dedicato
alla formazione  specialistica  e  in  deroga  alle  incompatibilita'
previste dai contratti di formazione specialistica di cui al  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»; 
    (( c) dopo l'allegato B e'  inserito  l'allegato  B-bis,  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463  e'  inserito
il seguente: 
      «463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457
e per  garantire  il  massimo  livello  di  copertura  vaccinale  sul
territorio nazionale, le regioni e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano assicurano  la  somministrazione  dei  vaccini  contro  il
SARS-CoV-2  anche  con  il  coinvolgimento  dei  medici  di  medicina
generale, nonche' dei medici specialisti ambulatoriali  convenzionati
interni, dei pediatri di libera scelta,  degli  odontoiatri,  nonche'
dei medici di  continuita'  assistenziale,  dell'emergenza  sanitaria
territoriale e della medicina dei  servizi,  qualora  sia  necessario
integrare le disponibilita'  dei  medici  di  medicina  generale  per
soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalita'
e con le stesse modalita' le regioni e le province  autonome  possono
coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro  il  SARS-CoV-2
anche  i  biologi,  gli  infermieri  pediatrici,  gli  esercenti   la
professione sanitaria ostetrica, i  tecnici  sanitari  di  radiologia
medica nonche' gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione,  opportunamente  formati  con  le
modalita' di cui al comma 465. Per garantire il puntuale  adempimento
degli obblighi informativi  di  cui  all'articolo  3,  comma  5,  del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi  alle  vaccinazioni
effettuate dai  medici  e  dagli  odontoiatri,  nonche'  dagli  altri
professionisti sanitari di  cui  al  presente  comma,  devono  essere
trasmessi, senza ritardo e con  modalita'  telematiche  sicure,  alla
regione o alla provincia autonoma di  riferimento,  attenendosi  alle
indicazioni tecniche fornite da queste ultime,  anche  attraverso  il
Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione  del  presente  comma  e'
autorizzata  per  l'anno  2021  la  spesa   fino   alla   concorrenza
dell'importo  massimo   complessivo   di   345   milioni   di   euro.
Conseguentemente  il  livello  del   finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
345  milioni  di  euro  nell'anno  2021.  Al  predetto  finanziamento
accedono tutte le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote  di  accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020,
come riportato nella tabella di cui all'allegato B-bis  annesso  alla
presente legge»; )) 
    d)  al  comma  464,  le  parole  da  «Qualora   il   numero   dei
professionisti» fino alle parole «in tutto il  territorio  nazionale,
le aziende», sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende»; 
    (( e) dopo il comma 464 e' inserito il seguente: 
      «464-bis. Al  fine  di  accelerare  la  campagna  nazionale  di
vaccinazione  e  di  assicurare  un  servizio  rapido   e   capillare
nell'attivita'  di  profilassi  vaccinale   della   popolazione,   al
personale  del  Servizio  sanitario   nazionale   appartenente   alle
professioni  sanitarie  infermieristiche,  ostetrica,  riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attivita'  di
somministrazione  dei  vaccini  contro  il  SARS-CoV-2  al  di  fuori
dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilita' di  cui
all'articolo 4, comma 7, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,  e
all'articolo 53 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
esclusivamente per lo svolgimento  dell'attivita'  vaccinale  stessa.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa  di
cui  all'articolo  11  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; )) 
    f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi; 
    g)  il  comma  467,  e'  sostituito  dal  seguente:   «467.   Per
l'attuazione del comma 464 e' autorizzata, per l'anno 2021, la  spesa
di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato  e'
incrementato di 100 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Al  predetto
finanziamento accedono tutte le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario  corrente,  sulla  base  delle
quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui  all'allegato  C
annesso alla presente  legge.  Per  l'attuazione  del  comma  462  e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  518.842.000  euro  per  la
stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con  medici,
infermieri e  assistenti  sanitari  e  di  25.442.100  euro,  per  il
servizio reso dalle agenzie di  somministrazione  di  lavoro  per  la
selezione  dei   professionisti   sanitari   che   partecipano   alla
manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro,  e  i
relativi importi sono trasferiti alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto  dell'  ((
emergenza epidemiologica COVID-19»; )) 
    h) il comma 471, e' sostituito dal seguente: «471. In  attuazione
di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c),  della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera  b),
del decreto del Ministro della salute 16  dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile  2011,  e  tenuto  conto
delle recenti iniziative attuate nei  Paesi  appartenenti  all'Unione
europea finalizzate alla  valorizzazione  del  ruolo  dei  farmacisti
nelle azioni  di  contrasto  e  di  prevenzione  delle  infezioni  da
SARS-CoV-2, e' consentita, in via sperimentale, per l'anno  2021,  la
somministrazione di  vaccini  contro  il  SARS-CoV-2  nelle  farmacie
aperte al pubblico da parte dei  farmacisti,  opportunamente  formati
con le modalita' di cui al comma 465, anche con specifico riferimento
alla disciplina del consenso informato che gli stessi  provvedono  ad
acquisire  direttamente,  subordinatamente   alla   stipulazione   di
specifici accordi con  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative
delle farmacie, sentito il  competente  ordine  professionale,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Nell'ambito
dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi  ai
requisiti minimi strutturali dei locali per la  somministrazione  dei
vaccini, nonche' le opportune misure per garantire la sicurezza degli
assistiti. Al  fine  di  assicurare  il  puntuale  adempimento  degli
obblighi  informativi  di  cui   all'articolo   3,   comma   5,   del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12  marzo  2021,  n.  29,  i  farmacisti  sono  tenuti  a
trasmettere, senza ritardo e con modalita' telematiche sicure, i dati
relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o  alla  provincia
autonoma  di  riferimento,  attenendosi  alle  indicazioni   tecniche
fornite  da  queste  ultime  anche  attraverso  il  Sistema   Tessera
Sanitaria.». 
  (( 2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
471 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  come
sostituito dal  comma  2,  lettera  h),  del  presente  articolo,  si
provvede nell'ambito delle risorse previste  dall'articolo  1,  comma
406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  dal  comma  6  del
presente articolo. )) 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera c), capoverso 463-bis,
pari a 345 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 42. 
  4.  Al  fine  di  rafforzare  strutturalmente  la  resilienza,   la
prossimita' e la tempestivita' di  risposta  del  Servizio  Sanitario
Nazionale  (SSN)  alle  patologie  infettive  emergenti  e  ad  altre
emergenze sanitarie, nonche' l'attivita' di cui all'articolo 1, comma
471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto  del  Ministro
della salute, adottato di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, e' riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e
2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle  farmacie  per  il
rimborso  dei  farmaci  erogati  in  regime  di  Servizio   sanitario
nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6. 
  5. Il decreto di cui al comma 4 e'  emanato  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di  euro
per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede
a valere sulle risorse di cui all'articolo  1,  commi  34  e  34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (( Al finanziamento di  cui  al
comma 4 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che  stabiliscono
per le autonomie speciali il  concorso  regionale  e  provinciale  al
finanziamento sanitario corrente. )) 
  7. Al  fine  di  favorire  il  potenziamento  della  ricerca  e  la
riconversione  industriale  del  settore  biofarmaceutico  verso   la
produzione di nuovi farmaci e  vaccini  per  fronteggiare  in  ambito
nazionale le patologie  infettive  emergenti,  oltre  a  quelle  piu'
diffuse,  anche  attraverso  la  realizzazione  di   poli   di   alta
specializzazione, sono concesse, nei  limiti  e  mediante  l'utilizzo
delle risorse di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a  sostegno
degli investimenti privati effettuati nel citato  settore  e  per  la
realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. 
  8. Per consentire la tempestiva attuazione  delle  disposizioni  di
cui al comma 7 si applicano, (( in quanto compatibili )),  l'articolo
43 del decreto-  legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  ed  i  relativi
provvedimenti attuativi gia' adottati. 
  9. Per il  finanziamento  delle  agevolazioni  e  degli  interventi
complementari e funzionali di  cui  al  comma  7,  il  fondo  di  cui
all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e'
incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021. 
  10. Le agevolazioni di cui al  comma  7  possono  essere  concesse,
previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei  limiti  e
alle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della   Commissione
europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari  a  200  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  12. All'articolo  3  del  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 5, (( secondo periodo, )) dopo le  parole  «stato  di
gravidanza della persona vaccinata» sono aggiunte le seguenti  parole
« (( e sulla eventuale )) pregressa infezione da SARS-CoV2.»; 
    b) nel medesimo comma 5, ultimo  periodo,  le  parole  «in  forma
aggregata» sono sostituite dalle parole «su base individuale»; 
    c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi: 
      «5-bis. Al fine di estendere le  attivita'  di  prenotazione  e
somministrazione  delle  vaccinazioni  per   la   prevenzione   delle
infezioni da SARS- CoV2, previste dal Piano di cui  al  comma  1,  le
farmacie territoriali, i medici convenzionati con  il  SSN,  e  altri
operatori sanitari che effettuano  le  attivita'  di  prenotazione  e
somministrazione provvedono  alla  trasmissione  telematica  ((  alla
regione o alla provincia autonoma )) di  competenza  dei  dati  delle
prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi  messi  a
disposizione  dalla  medesima  ovvero   attraverso   la   piattaforma
nazionale di cui al comma 1,  anche  utilizzando  le  credenziali  di
accesso del Sistema Tessera Sanitaria. 
      5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria  assicura  la  circolarita'
delle informazioni relative alla regione di  assistenza  e  residenza
per consentire la vaccinazione degli assistiti  del  SSN  nell'intero
territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini  le
informazioni su base individuale inerenti  alle  prenotazioni  e,  in
caso di pluralita' di prenotazioni per la stessa persona, al fine  di
assicurarne l'univocita', informa le Regioni  diverse  da  quella  di
assistenza.  Il  Sistema  Tessera  Sanitaria  acquisisce,   altresi',
dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su  base  individuale
inerenti alle somministrazioni e rende  disponibile  alle  Regioni  e
Province autonome, nonche' alla piattaforma nazionale di cui al comma
1, un servizio  di  verifica  dell'avvenuta  somministrazione  per  i
singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una  successiva
somministrazione ai medesimi.» 
  13. Dall'attuazione del comma 12 (( non devono derivare )) nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  447,  460  e  464
          dell'articolo 1 della citata legge  30  dicembre  2020,  n.
          178, come modificato dalla presente legge: 
                «447. Per l'anno 2021, nello stato di previsione  del
          Ministero della  salute  e'  istituito  un  fondo  con  una
          dotazione di 400 milioni di euro da destinare  all'acquisto
          dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la  cura  dei
          pazienti con COVID-19.» 
                «460. Al fine di  assicurare  un  servizio  rapido  e
          capillare per la somministrazione  dei  vaccini  contro  il
          SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e
          il   coordinamento   delle   misure   occorrenti   per   il
          contenimento e il contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
          COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia una
          richiesta  di  manifestazione  di  interesse  riservata  ai
          laureati in medicina e  chirurgia  abilitati  all'esercizio
          della   professione   medica   e   iscritti   agli   ordini
          professionali, anche durante la loro iscrizione ai corsi di
          specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al  di
          fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica  e
          in deroga alle incompatibilita' previste dai  contratti  di
          formazione specialistica di cui al decreto  legislativo  17
          agosto  1999,  n.  368,  nonche'  agli  infermieri  e  agli
          assistenti   sanitari   iscritti   ai   rispettivi   ordini
          professionali  disponibili  a  partecipare  al   piano   di
          somministrazione dei  vaccini  contro  il  SARS-CoV-2  e  a
          essere assunti con le modalita' di cui  al  comma  462.  La
          richiesta di manifestazione  di  interesse  e'  finalizzata
          alla  predisposizione  di  un  mero  elenco  di   personale
          medico-sanitario; dalla  manifestazione  di  interesse  non
          sorgono  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  per   il
          Commissario straordinario e  ogni  rapporto  di  lavoro  si
          instaura in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione
          ai sensi di quanto previsto dal comma 462.  Il  Commissario
          straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica
          destinata  alle  agenzie  di   somministrazione,   iscritte
          all'albo delle agenzie per il lavoro  istituito  presso  il
          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  ai  sensi
          dell'articolo  4,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  al   fine   di
          individuare una o piu' agenzie preposte  alla  selezione  e
          all'assunzione dei predetti medici, infermieri e assistenti
          sanitari.» 
                464. Le aziende e gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  anche  in  deroga  ai  vincoli  previsti  dalla
          legislazione vigente in materia di spesa  del  personale  e
          fino alla concorrenza dell'importo massimo  complessivo  di
          100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere,
          per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui
          all'articolo  115,  comma  2,  del   contratto   collettivo
          nazionale di lavoro  dell'area  sanita'  -  triennio  2016-
          2018, di cui all'accordo del 19 dicembre  2019,  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del
          28 gennaio 2020, per le quali  la  tariffa  oraria  fissata
          dall'articolo 24,  comma  6,  del  medesimo  contratto,  in
          deroga alla contrattazione, e' aumentata da 60  euro  a  80
          euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a
          carico  dell'amministrazione,  nonche',  per  il  personale
          infermieristico  e  per  gli  assistenti   sanitari,   alle
          prestazioni aggiuntive di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
          lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro  -
          triennio  2016-2018  relativo  al  personale  del  comparto
          sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui
          all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  233  del  6  ottobre
          2018, con un aumento della tariffa oraria a 50  euro  lordi
          onnicomprensivi, al netto degli  oneri  riflessi  a  carico
          dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti
          in  materia  di  prestazioni  aggiuntive  con   particolare
          riferimento ai  volumi  di  prestazioni  erogabili  nonche'
          all'orario massimo di lavoro  e  ai  prescritti  riposi.  I
          predetti  incrementi  operano  solo  con  riferimento  alle
          prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attivita'
          previste dai commi da 457 a 467, restando  fermi  i  valori
          tariffari vigenti per le restanti attivita'.» 
              - Si riporta il testo del comma 406-ter dell'articolo 1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
                «406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonche'
          l'estensione  della  sperimentazione  delle  prestazioni  e
          delle funzioni assistenziali di cui al  comma  406-bis,  e'
          autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno  degli
          anni  2021  e  2022,  a  valere  sulle   risorse   di   cui
          all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge  23  dicembre
          1996, n. 662.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi   34   e   34-bis
          dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662
          (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): 
                «Articolo 1 (Misure in materia di  sanita',  pubblico
          impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
          e assistenza). - 1. - 33. Omissis 
              34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
          in sede di ripartizione del Fondo sanitario  nazionale,  ai
          sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  il
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE), su proposta del Ministro  della  sanita',  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai  seguenti  elementi:
          popolazione residente, frequenza dei consumi  sanitari  per
          eta' e per sesso, tassi di  mortalita'  della  popolazione,
          indicatori relativi a particolari  situazioni  territoriali
          ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
          regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
          su proposta del Ministro della  sanita',  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
          vincolare  quote  del  Fondo   sanitario   nazionale   alla
          realizzazione di specifici obiettivi  del  Piano  sanitario
          nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela  della
          salute  materno-infantile,  della  salute  mentale,   della
          salute degli anziani nonche' per  quelli  finalizzati  alla
          prevenzione,  e  in  particolare  alla  prevenzione   delle
          malattie  ereditarie,  nonche'  alla  realizzazione   degli
          obiettivi definiti dal Patto per la salute purche' relativi
          al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della
          prevenzione  delle  malattie  infettive  nell'infanzia   le
          regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie,
          devono   concedere   gratuitamente   i   vaccini   per   le
          vaccinazioni   non   obbligatorie   quali   antimorbillosa,
          antirosolia,      [antipertosse],      antiparotite       e
          antihaemophulius influenzae tipo B  quando  queste  vengono
          richieste dai genitori con  prescrizione  medica.  Di  tale
          norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
          residenti sul territorio nazionale. 
              34  bis.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi   di
          carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel
          comma 34 le  regioni  elaborano  specifici  progetti  sulla
          scorta di linee guida proposte  dal  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche  sociali  ed  approvate  con
          Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. La Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, su proposta del Ministro della sanita',  individua
          i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le  quote  a
          tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale  ai  sensi
          del comma 34. Le regioni impegnate  nei  Piani  di  rientro
          individuano i progetti da realizzare in  coerenza  con  gli
          obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita` di
          ammissione  al  finanziamento  e`  valida  per   le   linee
          progettuali attuative del Piano  sanitario  nazionale  fino
          all'anno 2008. A  decorrere  dall'anno  2009,  il  Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          su proposta del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, provvede a  ripartire  tra
          le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
          ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della  propria
          delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
          a titolo di finanziamento della quota indistinta  di  Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
          le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad
          erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento  dell'importo
          complessivo annuo  spettante  a  ciascuna  regione,  mentre
          l'erogazione del  restante  30  per  cento  e`  subordinata
          all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei  progetti
          presentati dalle  regioni,  comprensivi  di  una  relazione
          illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno  precedente.
          Le  mancate  presentazione  ed  approvazione  dei  progetti
          comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
          della quota residua del 30 per cento ed il recupero,  anche
          a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
          successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento   gia`
          erogata. A decorrere dall'anno 2013,  il  predetto  acconto
          del 70 per cento  e'  erogato  a  seguito  dell'intervenuta
          intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote  vincolate
          per  il  perseguimento   degli   obiettivi   di   carattere
          prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34. 
              Omissis.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   43   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
                «Articolo  43  (Semplificazione  degli  strumenti  di
          attrazione degli investimenti e di sviluppo  d'impresa).  -
          1.  Per  favorire  l'attrazione  degli  investimenti  e  la
          realizzazione di progetti di sviluppo di impresa  rilevanti
          per il rafforzamento della struttura produttiva del  Paese,
          con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
          e  le  modalita'  per  la   concessione   di   agevolazioni
          finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per  la
          realizzazione  di  interventi  ad  essi   complementari   e
          funzionali. Con tale decreto, da adottare di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
          riguarda le attivita' della filiera agricola e della  pesca
          e acquacoltura, e con il Ministro  per  la  semplificazione
          normativa, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, si provvede, in particolare a: 
                  a) individuare  le  attivita',  le  iniziative,  le
          categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
          le spese  ammissibili  all'agevolazione,  la  misura  e  la
          natura  finanziaria  delle  agevolazioni  concedibili   nei
          limiti consentiti dalla vigente  normativa  comunitaria,  i
          criteri   di   valutazione   dell'istanza   di   ammissione
          all'agevolazione; 
                  b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
          convenzione, all'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa  S.p.A.  le  funzioni
          relative alla gestione dell'intervento di cui  al  presente
          articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
          valutazione  ed  alla   approvazione   della   domanda   di
          agevolazione,  alla  stipula  del  relativo  contratto   di
          ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
          dell'agevolazione,  alla  partecipazione  al  finanziamento
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
                  c) stabilire le modalita' di  cooperazione  con  le
          Regioni e  gli  enti  locali  interessati,  ai  fini  della
          gestione dell'intervento di cui al presente  articolo,  con
          particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
                  d)  disciplinare  una  procedura   accelerata   che
          preveda  la  possibilita'  per  l'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti e lo  sviluppo  di  impresa
          S.p.A. di chiedere al Ministero  dello  sviluppo  economico
          l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo
          14 e seguenti della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Alla
          conferenza  partecipano   tutti   i   soggetti   competenti
          all'adozione  dei  provvedimenti  necessari   per   l'avvio
          dell'investimento  privato  ed  alla  programmazione  delle
          opere   infrastrutturali   complementari    e    funzionali
          all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza
          diritto di voto, il soggetto che  ha  presentato  l'istanza
          per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei  lavori
          della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di  cui
          all'articolo 14 ter, comma 3, della citata legge n. 241 del
          1990, il Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta,  in
          conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza
          di servizi, un provvedimento di approvazione  del  progetto
          esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti,  salvo  che
          la normativa comunitaria non  disponga  diversamente,  ogni
          autorizzazione, concessione, nulla osta o atto  di  assenso
          comunque denominato necessario all'avvio  dell'investimento
          agevolato   e   di   competenza    delle    amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla predetta conferenza; 
                  e) le agevolazioni di cui al  presente  comma  sono
          cumulabili,  nei  limiti  dei  massimali   previsti   dalla
          normativa comunitaria, con benefici fiscali. 
              2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
          apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
          dell'intervento  di  cui  al  presente   articolo,   vigila
          sull'esercizio   delle   funzioni   affidate    all'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al  comma  1,
          effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
          interventi  finanziati  e  sui  risultati  conseguiti   per
          effetto degli investimenti realizzati. 
              3.  Le  agevolazioni  finanziarie  e   gli   interventi
          complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
          finanziati con  le  disponibilita'  assegnate  ad  apposito
          Fondo istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  dove  affluiscono  le  risorse
          ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
          al Ministero dello sviluppo economico  in  forza  di  Piani
          pluriennali  di  intervento  e  del  Fondo  per   le   aree
          sottoutilizzate di  cui  all'articolo  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei  programmi  previsti
          dal Quadro strategico nazionale 2007-2013  ed  in  coerenza
          con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto  del
          Ministero dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, viene effettuata una  ricognizione  delle
          risorse  di  cui  al  presente  comma  per  individuare  la
          dotazione del Fondo. 
              4.  Per  l'utilizzo  del  Fondo  di  cui  comma  3,  il
          Ministero dello sviluppo economico si  avvale  dell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa. 
              5. Dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
          al comma 1, non possono essere piu' presentate domande  per
          l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
          base delle previsioni in materia di contratti di programma,
          di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e),  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  ivi  compresi  i  contratti  di
          localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
          n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
          entro la data di cui al periodo precedente  si  applica  la
          disciplina vigente prima della data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  per
          l'interessato di chiedere che la domanda  sia  valutata  ai
          fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  al   presente
          articolo. 
              6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
          215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311, e dell'articolo 6, commi 12, 13,  14  e  14  bis,  del
          decreto  legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80.  Dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
          abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato  decreto  legge
          n. 35 del 2005. 
              7. Per gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
          effettuati   direttamente   dall'Agenzia   nazionale    per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  si  puo'   provvedere,   previa   definizione   nella
          convenzione di cui al comma 1, lettera b), a  valere  sulle
          risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
          ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
          normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui  conti
          di tesoreria intestati all'Agenzia. 
              7-bis. Il termine di cui  all'articolo  1,  comma  862,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 12 marzo 2021, n. 29 (Ulteriori disposizioni  urgenti
          in materia di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle  elezioni
          per l'anno 2021), come modificato dalla presente legge: 
                «Articolo  3  (Disciplina  dei  sistemi   informativi
          funzionali all'implementazione  del  piano  strategico  dei
          vaccini per la prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV-2).
          - 1. Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione
          al piano strategico dei vaccini per  la  prevenzione  delle
          infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto  del  Ministro
          della salute 2 gennaio  2021,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 457,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  e'
          istituita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  una  piattaforma  informativa  nazionale
          idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le
          attivita' di distribuzione sul territorio  nazionale  delle
          dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali  di
          supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.
          A tali fini, la piattaforma di cui  al  periodo  precedente
          tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente  in
          forma  aggregata.  Nell'eventualita'  in  cui  il   sistema
          informativo vaccinale di una regione  o  di  una  provincia
          autonoma non risulti adeguato a gestire i  volumi  di  dati
          relativi  alle  vaccinazioni  per  la   prevenzione   delle
          infezioni  da  SARS-CoV-2,  su  richiesta  della   medesima
          regione o provincia autonoma,  la  piattaforma  di  cui  al
          presente  comma  esegue  altresi',  in  sussidiarieta',  le
          operazioni   di   prenotazione   delle   vaccinazioni,   di
          registrazione  delle  somministrazioni  dei  vaccini  e  di
          certificazione  delle  stesse,  nonche'  le  operazioni  di
          trasmissione  dei  dati  al  Ministero  della  salute,  nel
          rispetto delle modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6. 
              2. In coerenza con l'articolo 122 del decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  24  aprile   2020,   n.   27,   le   operazioni   di
          predisposizione e gestione  della  piattaforma  di  cui  al
          comma 1 sono  affidate  al  Commissario  straordinario  per
          l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
          il   contenimento    e    il    contrasto    dell'emergenza
          epidemiologica   Covid-19,    di    seguito    «Commissario
          straordinario», il quale, in  via  d'urgenza,  al  fine  di
          assicurare l'immediata operativita' della  piattaforma,  in
          conformita' all'articolo 28 del regolamento  (UE)  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  si  avvale  prevalentemente  del   supporto   di
          societa' a partecipazione pubblica che siano  in  grado  di
          assicurare una presenza  capillare  sul  territorio  e  che
          prestino tale servizio a titolo gratuito. 
              3.  Nel  rispetto  dei  principi  stabiliti  dal  piano
          strategico di cui al comma 1 e dal  presente  articolo,  il
          Commissario  straordinario  si  raccorda  altresi'  con  il
          Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali
          e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio  sanitario
          nazionale e i soggetti  attuatori  di  cui  all'articolo  1
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile  n.  630  del  3  febbraio  2020,  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, nonche'  con
          l'Agenzia Italiana del farmaco e con  l'Istituto  superiore
          di sanita', i quali, fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma  7,  possono  accedere  alle  informazioni  aggregate
          presenti nella piattaforma di  cui  al  primo  periodo  del
          comma  1,  per  lo  svolgimento  delle   proprie   funzioni
          istituzionali. Il Commissario straordinario,  d'intesa  con
          il Ministro della salute  e  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali e le autonomie, trasmette  ogni  sessanta  giorni
          una relazione alle Camere sullo  stato  di  attuazione  del
          piano  strategico  di  cui  al  comma  1   e   ne   informa
          periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              4. Alle regioni e alle province autonome sono  affidate
          le diverse fasi della vaccinazione per la prevenzione delle
          infezioni da Sars-CoV-2, ivi inclusa l'offerta attiva  alle
          categorie di  assistiti  individuate  in  base  ai  criteri
          indicati dal  piano  strategico  di  cui  al  comma  1.  Le
          operazioni   di   prenotazione   delle   vaccinazioni,   di
          registrazione  delle  somministrazioni  dei  vaccini  e  di
          certificazione delle stesse sono gestite  dalle  regioni  e
          dalle province autonome, che le eseguono,  in  qualita'  di
          titolari  del  trattamento,  attraverso  i  propri  sistemi
          informativi vaccinali. Nell'eventualita' di  cui  al  terzo
          periodo del comma 1,  ferma  restando  la  titolarita'  del
          trattamento in capo alla regione o alla provincia  autonoma
          richiedente, la piattaforma nazionale di cui  al  comma  1,
          gestita  dal  Commissario  straordinario  per  conto  della
          stessa ai  sensi  dell'articolo  28  del  regolamento  (UE)
          2016/679,  assicura  tutte  le   funzionalita'   necessarie
          all'effettuazione   delle   operazioni   di   prenotazione,
          registrazione    e    certificazione,    in    regime    di
          sussidiarieta'.  Il   sistema   Tessera   Sanitaria   rende
          disponibili alla piattaforma nazionale i  dati  individuali
          necessari alla corretta gestione delle operazioni di cui al
          precedente periodo, in regime di sussidiarieta'. 
              5. Fermo restando l'obbligo informativo posto  in  capo
          alle regioni e alle province autonome ai sensi del  decreto
          del Ministro della salute  17  settembre  2018,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  257
          del 5 novembre  2018,  istitutivo  dell'Anagrafe  Nazionale
          Vaccini,   al   fine   di   consentire   il    monitoraggio
          dell'attuazione del piano strategico di cui al comma 1,  le
          regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi
          informativi o, nell'eventualita' di cui  al  terzo  periodo
          del  comma  1,   attraverso   la   piattaforma   nazionale,
          trasmettono   al   Ministero   della   salute   tutte    le
          informazioni, relative alle  somministrazioni  dei  vaccini
          per la prevenzione dell'infezione  da  Sars-CoV-2  su  base
          individuale,  in  conformita'  al   predetto   decreto   17
          settembre 2018, con frequenza almeno quotidiana e  comunque
          nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche  tecniche
          pubblicate nel sito  internet  istituzionale  dello  stesso
          Ministero. Tale trasmissione  e'  effettuata  in  modalita'
          incrementale e include anche l'informazione  sull'eventuale
          stato  di  gravidanza  della  persona  vaccinata  e   sulla
          eventuale pregressa infezione da SARS-CoV2. Le regioni e le
          province autonome, mediante i propri sistemi informativi  o
          mediante la piattaforma nazionale di cui al  comma  1,  nei
          casi  in  cui   quest'ultima   operi   in   sussidiarieta',
          trasmettono altresi'  i  dati  relativi  alle  prenotazioni
          delle vaccinazioni, su base individuale, al Ministero della
          salute,  il  quale,  tramite  interoperabilita',   per   le
          finalita' di cui  al  primo  periodo  del  comma  1,  rende
          disponibili alla piattaforma nazionale di cui  al  medesimo
          comma strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni  sia
          delle somministrazioni dei vaccini. 
              5-bis.  Al  fine   di   estendere   le   attivita'   di
          prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni  per  la
          prevenzione delle  infezioni  da  SARS-CoV2,  previste  dal
          Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici
          convenzionati con il SSN, e altri  operatori  sanitari  che
          effettuano le attivita' di prenotazione e  somministrazione
          provvedono alla trasmissione telematica alla regione o alla
          provincia   autonoma   di   competenza   dei   dati   delle
          prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi
          messi a disposizione dalla medesima  ovvero  attraverso  la
          piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche  utilizzando
          le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria. 
              5-ter.  Il  Sistema  Tessera  Sanitaria   assicura   la
          circolarita' delle informazioni relative  alla  regione  di
          assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli
          assistiti  del  SSN  nell'intero  territorio  nazionale   e
          acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le  informazioni
          su base individuale inerenti alle prenotazioni e,  in  caso
          di pluralita' di prenotazioni per  la  stessa  persona,  al
          fine  di  assicurarne  l'univocita',  informa  le   Regioni
          diverse  da  quella  di  assistenza.  Il  Sistema   Tessera
          Sanitaria  acquisisce,  altresi',  dall'Anagrafe  Nazionale
          Vaccini le informazioni su base individuale  inerenti  alle
          somministrazioni  e  rende  disponibile  alle   Regioni   e
          Province autonome, nonche' alla  piattaforma  nazionale  di
          cui al comma  1,  un  servizio  di  verifica  dell'avvenuta
          somministrazione per i singoli  assistiti,  per  assicurare
          l'appropriatezza  di  una  successiva  somministrazione  ai
          medesimi. 
              6. I dati personali trattati attraverso la  piattaforma
          di cui al comma 1 in regime di sussidiarieta', alla data di
          cessazione  delle  esigenze  di  protezione  e  prevenzione
          sanitaria anche a carattere  transfrontaliero  legate  alla
          diffusione  del  COVID-19,  individuata  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro della salute, e  comunque  entro  il  31  dicembre
          2021,  devono  essere  cancellati  o  resi  definitivamente
          anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma
          titolare  del  trattamento,  ai  sensi  dell'articolo   28,
          paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679. 
              7.  Per  consentire  lo  svolgimento  di  attivita'  di
          sorveglianza  immunologica  e  farmaco-epidemiologica,   il
          Ministero della salute trasmette, in interoperabilita'  con
          la  piattaforma  di  cui   all'ordinanza   del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio
          2020, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del  28
          febbraio 2020, all'Istituto superiore  di  sanita'  i  dati
          individuali relativi ai soggetti cui  e'  somministrata  la
          vaccinazione  anti   SARS-CoV-2   contenuti   nell'Anagrafe
          Nazionale Vaccini. 
              8. Per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica
          e   applicativa   dell'Anagrafe   Nazionale   Vaccini    e'
          autorizzata la spesa  di  966.000  euro  per  l'anno  2021.
          All'onere di cui al presente  comma  si  provvede  mediante
          corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di  cui
          all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
          della salute per il medesimo anno.»