(( Art. 20 - bis Misure in materia di fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2021 1. Al comma 492 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 2022,». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 492 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla presente legge: «492. A decorrere dal 2022, la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilita' sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui verifica e' effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.»