(( Art. 20 - bis 
 
         Misure in materia di fabbisogno sanitario nazionale 
                           per l'anno 2021 
 
  1. Al comma 492 dell'articolo l della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 2022,». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  492  dell'articolo  1
          della  citata  legge  30  dicembre  2020,  n.   178,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «492. A decorrere dal 2022, la  sottoscrizione  degli
          accordi bilaterali tra le  regioni  per  il  governo  della
          mobilita' sanitaria interregionale di cui  all'articolo  1,
          comma  576,  della  legge  28  dicembre   2015,   n.   208,
          costituisce   adempimento   ai   fini    dell'accesso    al
          finanziamento integrativo del Servizio sanitario  nazionale
          ai fini e  per  gli  effetti  dell'articolo  2,  comma  68,
          lettera  c),  della  legge  23  dicembre  2009,   n.   191,
          prorogato, a decorrere dall'anno  2013,  dall'articolo  15,
          comma  24,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, la  cui  verifica  e'  effettuata  nell'ambito  del
          Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA
          di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le  regioni
          e le province autonome di Trento e di  Bolzano  sancita  in
          data 23 marzo 2005, pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.»